Fonte: www.federfarma.it
E’ illegittima la disposizione della Regione Piemonte che autorizza le parafarmacie a dotarsi di «apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo». Perché la norma «amplia il novero degli esercizi abilitati a effettuare tali prestazioni includendovi quelli cui la legislazione statale permette soltanto la vendita di talune ristrette categorie di medicinali». E’ quanto si legge nella sentenza, depositata il 7 aprile, con la quale la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Consiglio dei ministri contro l’articolo 1, comma 2, della legge regionale piemontese 11/2016. Il testo, approvato nel maggio dell’anno scorso, aggiornava alle disposizioni nazionali sulla farmacia dei servizi (in particolare il d.lgs 153/2009) la legislazione piemontese in materia di servizio farmaceutico: in tutto un solo articolo di due commi, il secondo dei quali però allargava agli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di Sop e Otc la possibilità di erogare alcuni servizi di autoanalisi, secondo modalità che la Giunta regionale avrebbe poi stabilito.
Nel luglio dell’anno scorso la legge venne impugnata per incostituzionalità dal Consiglio dei ministri, su istanza del ministero della Salute e per entrambi i commi. Secondo «la difesa dello Stato», in particolare, il l’autorizzazione a erogare prestazioni analitiche di prima istanza nelle parafarmacie contravveniva «al principio fondamentale, stabilito dalla legislazione statale in materia di «tutela della salute, secondo il quale tali prestazioni sono possibili soltanto presso le farmacie, in considerazione del più esteso regime di obblighi, e di conseguenti garanzie per la salute dei cittadini, che gravano sulle stesse e che vanno ben oltre la mera presenza di un farmacista». In altri termini, «la norma impugnata avrebbe illegittimamente abbassato gli standard di tutela della salute dei cittadini».
Nella sua sentenza la Consulta accoglie le tesi dello Stato. «La giurisprudenza costituzionale» scrive in particolare la Corte, «è costante nel ritenere che i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all’organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscano “principi fondamentali” in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, “che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali”». Di conseguenza, la norma regionale impugnata introduce «una innovazione significativa» che si pone «in contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nella vigente normativa statale». E’ una sentenza di cui si parlerà ancora, soprattutto per quel riferimento alla competenza nazionale «sull’organizzazione dei servizi delle farmacie».