Fonte: www.federfarma.it
Il datore che fa superare al lavoratore arruolato con contratto di lavoro occasionale il tetto annuale delle 280 ore di prestazione o dei 2.500 euro di remunerazione è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro in un’assunzione a «tempo pieno e indeterminato», a far data dal giorno in cui è stata valicata la soglia di legge. Stessa sanzione, ma applicata retroattivamente, nel caso in cui il datore si sia avvalso di prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali è in corso – oppure è cessato da meno di sei mesi – un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Sono alcune delle indicazioni impartite dalla circolare con cui il 9 agosto scorso l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha fornito al proprio personale ispettivo i primi chiarimenti sull’applicazione della legge 96/2017 in materia di prestazioni occasionali.
Come si ricorderà, il provvedimento ha riscritto le disposizioni su lavoro accessorio e voucher (abrogate dal decreto 50/2017, che la 96/2017 ha convertito in legge) con un nuovo impianto normativo imperniato su due strumenti: il cosiddetto Libretto famiglia, per le prestazioni che hanno per datore una persona fisica, e il contratto di prestazione occasionale, quando i datori sono professionisti o imprese (purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato).
La legge, ricorda la comunicazione dell’Ispettorato (ripresa nei giorni scorsi da una circolare di Federfarma), fissa alcuni limiti al ricorso a tale modalità contrattuale: nel corso dell’anno, ogni singolo datore può ricorrere al lavoro occasionale per importi non superiori a 5mila euro (sul totale dei lavoratori reclutati in tale modalità) o a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore nei confronti dello stesso datore. Prestazioni, aggiunge la legge, che in ogni caso non possono superare le 280 ore «nello stesso anno civile».
Di qui le disposizioni dell’Inl ai propri ispettori: le imprese che violano i tetti di legge – così come quelle che contrattualizzano lavoratori con i quali è in corso o si è concluso da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o cococo – non solo sono soggette alle sanzioni civili e amministrative del caso, ma sono anche obbligate a convertire il contratto occasionale in un “tempo pieno” a scadenza indeterminata. In caso invece di violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva con cui il datore notifica all’Inps l’avvio della prestazione, «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera» interessata dalla violazione.
Infine, nell’eventualità in cui dall’ispezione emergesse non soltanto inadempienze burocratiche (come l’omessa comunicazione o la sua revoca nonostante la prestazione sia stata poi effettivamente erogata) ma l’effettivo ricorso a «lavoro nero», scatterebbe la cosiddetta maxi-sanzione di cui al d.lgs. 151/2015 (fino a 36mila euro per ogni lavoratore non regolarizzato). «In raccordo con l’Inps» conclude la circolare «questo Ispettorato porrà particolare attenzione sulle revoche delle comunicazioni, per valutarne la frequenza e quindi la possibile sussistenza di comportamenti elusivi volti ad aggirare la disciplina normativa».





