Fonte: www.federfarma.it

Il Parlamento ha convertito in legge il cosiddetto decreto “Crescita”. Il testo finale recepisce anche disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Il provvedimento – nel quale è confluito anche il DDL in materia di semplificazioni fiscali, approvato a maggio dalla sola Camera in prima lettura – contiene numerose disposizioni di interesse per la categoria dei farmacisti, che Federfarma ha riassunto in una circolare, rammentando che le novità introdotte in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 12-quinquies), hanno già formato oggetto di separate comunicazioni.
Una delle prime agevolazioni, è il “Super ammortamento” per i beni strumentali nuovi. La disposizione reintroduce il super ammortamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni. L’agevolazione, pari al 130% del costo di acquisizione, riguarda i beni strumentali nuovi acquistati, anche in leasing – ad eccezione dei veicoli e mezzi di trasporto – dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione in esame prevede che ora il super ammortamento non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
Poi, la disciplina sulla nuova agevolazione, “mini IRES” (introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019, che prevedeva una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 15%), a seguito delle modifiche introdotte durante l’iter parlamentare, prevede che l’aliquota IRES, a decorrere dall’anno di imposta 2023, sarà ridotta di 4 punti percentuali, passando dal 24% al 20%.
Ma c’è anche la maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi; la soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca sulle locazioni immobiliari; modifiche ai termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI e per i redditi fondiari percepiti.
Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti possono fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma, tuttavia, occorre che la mancata corresponsione sia provata mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi, si applica la tassazione separata, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
Per le altre disposizioni, si può visionare la circolare Federfarma che le riassume tutte.