Fonte: www.farmacista33.it
Fatture elettroniche, gestione dei corrispettivi giornalieri, fascicolo sanitario elettronico, le novità per le farmacie nel decreto fiscale
Niente fatture elettroniche anche per il 2020 sulle prestazioni sanitarie, né per i medici, né per gli altri professionisti sanitari (pure quelli non citati dalla legge) e nemmeno per le farmacie. Il decreto fiscale mandato dal Consiglio dei ministri all’attenzione della commissione europea insieme alla bozza di legge Finanziaria conferma, dopo il 2019, anche per il 2020 il divieto – non l’esonero! – di emettere e-fatture, o meglio, di “diffonderle” spedendole al sistema di interscambio del Fisco come fossero fatture di normali prestazioni commerciali: si estende dunque l’eccezione prevista dalla conversione del decreto legge 119/2018 in attesa che il sistema Sdi sia reso “sicuro” dal punto di vista della privacy.
Invio corrispettivi e Sistema Ts
Ma c’è un’altra norma che interessa gli esercenti sanitari ed in particolare i farmacisti: da luglio 2020 trasmetteranno in un’unica operazione i dati dei corrispettivi giornalierie i dati dei pazienti al sistema Tessera Sanitaria per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, mediante i registratori telematici.
La disposizione è finalizzata a razionalizzare sia l’invio posto in capo al sanitario sia l’acquisizione dei dati posta in capo ad Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato. I suddetti dati non sono solo i corrispettivi giornalieri e le info sui farmaci acquistati valide per le detrazioni nel 730 ma anche gli estremi (codice fiscale) necessari perché il paziente partecipi alla nuovissima “lotteria degli scontrini”.
Scrive il legislatore che la previsione, rivolta pure “ad aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati” e a tutelare “i dati personali e sensibili” dei pazienti, intende semplificare le operazioni quotidiane: per tutto si usa il registratore telematico. Attualmente però le farmacie oltre al sistema Ts possono inviare i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate direttamente e i modelli di registratore sono impostati per la seconda tipologia di trasmissione. È dunque possibile sia richiesto di aggiornare il registratore telematico entro luglio per rivedere i parametri d’invio.
Con l’occasione, ricordiamo che l’obbligo di rilasciare scontrini elettronici per gli operatori Iva con un volume d’affari complessivo 2018 superiore a 400 mila euro è previsto da luglio scorso. Ma da gennaio 2020 tutti i dettaglianti dovranno memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri. Niente sanzioni fino a giugno 2020, ma già da gennaio i clienti non riceveranno più lo scontrino su carta non riciclabile. Questo, a meno che non vogliano partecipare alla nuova estrazione a premi indetta dallo stato, la lotteria degli scontrini. Per farlo dovranno dare il proprio codice fiscale all’esercente che lo trasmetterà al Fisco insieme alle informazioni su cosa hanno acquistato, pena sanzioni fino ad euro 2 mila per transazione non trasmessa.
Fascicolo sanitario elettronico e Patto Salute
È stato aggiunto nelle ultime ore un intero articolo dedicato alla salute, l’articolo 43, originariamente pensato per prorogare a tutto dicembre il termine per firmare il patto salute stato regioni, si occupa ora di fascicolo sanitario elettronico. Nascono l’anagrafe nazionale dei consensi e relative revoche e l’Indice Nazionale dei documenti dei Fascicoli Sanitari Elettronici, da associarsi agli assistiti in anagrafe sanitaria, al fine di assicurare in interoperabilitaÌ le funzioni del FSE; e nel 2020 sarà realizzato il Portale Nazionale FSE, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle Regioni e Province autonome; il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute rende disponibile ai Fascicoli i dati relativi al Consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti; il Ministero della Salute inserisce le Schede di Dimissione Ospedaliera, le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili i dati sulle vaccinazioni.
Sanzioni se non si accettano pagamento elettronico
La novità vera in chiave tracciabilità è l’introduzione di sanzioni per i professionisti che non accettino transazioni con bancomat o carta di credito. Il sanitario che neghi un pagamento elettronico per una prestazione professionale pagherà una sanzione amministrativa di 30 Euro, aumentata del 4 % del valore della transazione contestata (articolo 23 provvisorio). Altra disposizione che farà parlare: soggetti Iva e professionisti tenuti alle scritture contabili – 1,4 milioni di contribuenti forfettari e 2,2 a tassazione ordinaria – dovranno tenere separati i conti bancari per l’esercizio dell’attività da quelli per le spese di famiglia.
Dal punto di vista degli incentivi allo sviluppo, tralasciando il tema dell’accesso ai fondi europei, si confermerebbe la proroga a tutto il 2020 del super-ammortamento al 140% del valore per l’acquisto da parte del professionista di nuova dotazione e l’iper-ammortamento al 270% per chi acquisti vera innovazione tecnologica.