Sono tanti i provvedimenti delle ultime settimane che hanno modificato la disciplina relativa ai tamponi, con un ruolo sempre più importante delle farmacie. Con l’ultimo Consiglio dei ministri, poi, sono state annunciate novità anche in relazione all’utilizzo e allo status del self test – misura non ancora in Gazzetta Ufficiale e di cui occorrerà valutare le ricadute. Ma quali impatti ci sono dal quadro attuale sulle incombenze per i farmacisti?
Cosa è cambiato soprattutto in relazione alla gestione amministrativa e fiscale? A dare qualche indicazione Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena.
Nuovo status di tampone e self test avrà ricadute su lavoro in farmacia
«I provvedimenti a livello nazionale che hanno consentito anche alle farmacie di aprire e chiudere il periodo di malattia da Covid, la recente deliberazione della Regione Emilia-Romagna di dare validità certificativa, a determinati soggetti, anche ai test eseguiti in modalità fai-da-te», le ultime decisioni del Consiglio dei Ministri, anticipate tramite conferenza stampa ma, al momento, non ancora in Gazzetta ufficiale, «comporteranno un ulteriore aumento di lavoro e degli impegni dei titolari» ha spiegato Stefano De Carli, e questo varrà «anche per quegli esercizi che non eseguono tamponi». In riferimento a quello che è il quadro attuale, se si prendono in considerazione le ricadute da un punto di vista operativo, sono diverse e riguardano in particolare gli «adempimenti certificativi, ma anche quelli fiscali e amministrativi».
Esecuzione di tamponi: gestione amministrativa e fiscale
Un primo ambito concerne l’esecuzione dei tamponi in farmacia: sul punto «è nostra convinzione che l’operazione sia configurabile come prestazione di servizi, che, dovrà essere documentata o con l’emissione del documento commerciale (ex scontrino), che è di gran lunga la soluzione preferibile, o con fattura, se richiesta dal cliente». Nel dettaglio, lo «scontrino dovrà essere battuto nel comparto dei servizi esenti, venendo così memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate con il codice natura N4. Per evitare conseguenze potenzialmente negative dovute all’eventuale incidenza del “pro-rata di indetraibilità” consigliamo alle farmacie di configurare sul proprio gestionale una specifica casistica (tutte le principali software-house lo permettono) da utilizzare a ogni tampone scontrinato». Va rilevato comunque che «non è stato previsto dall’amministrazione finanziaria un codice specifico che individui le operazioni ad aliquota IVA zero, come quelle dei test Covid, in modo separato da quelle in vera esenzione». Nel caso invece «venisse richiesta la fattura, occorre emetterla ad aliquota zero con la descrizione della prestazione eseguita e riportando la dicitura “IVA esente articolo 1 comma 452 Legge 178/2020″». In merito alla detraibilità, continua De Carli, «il costo sostenuto dal cittadino è detraibile come spesa sanitaria; trattandosi di prestazioni di servizi, la normativa impone il pagamento con strumenti tracciabili, anche se la risposta n. 158 ad un interpello resa in data 5 marzo 2021 dall’Agenzia delle Entrate permette di estendere anche alle prestazioni di servizi eseguiti in farmacia la possibilità del pagamento in contanti».
Self test: scontrino, modalità di pagamento e detraibilità
Altra modalità di gestione è quella relativa alla vendita di Self test: in questo caso, «l’operazione è configurabile come cessione di beni per cui andrà scontrinata nel reparto ordinario come dispositivi medici. Nel caso venisse richiesta la fattura occorre emetterla ad aliquota zero con la descrizione di quanto erogato e la dicitura relativa all’Iva esente. Il costo sostenuto dal cittadino è detraibile come spesa sanitaria; trattandosi di dispositivi medici, ai fini della detrazione, è sufficiente il pagamento in contanti».