fonte: www.farmacista33.it

È in vigore l’accordo quadro che disciplina la formazione, le attività e il trattamento economico dei farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera
È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (20 aprile 2022), l’accordo quadro che disciplina la formazione, le attività e il trattamento economico (stipendio, indennità, retribuzione per incarichi) dei farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera, al pari di quanto già previsto per i medici, e che costituisce il modello che Regioni e Università dovranno sottoscrivere per organizzare la formazione-lavoro.

A portare all’attenzione alcuni aspetti dell’Accordo è la Fofi in una circolare che ricorda che si sta dando attuazione a quanto previsto dalla Legge Bilancio 2019 che, con modifica ai commi 547 e 548, ha “riconosciuto anche ai farmacisti specializzandi (oltre che agli odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi) la possibilità – prima prevista per i medici e veterinari in formazione specialistica – di partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso”. La disposizione, ricorda la Fofi, “è stata inserita anche a seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno a firma dell’On. Mandelli 9/2325- AR/103, volto appunto a consentire tale accesso anche ai farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera, in linea con quanto previsto per i medici e per i veterinari”.
Attività, contratto, tutoraggio e orari
L’Accordo prevede che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuato dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.
Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.
Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Il trattamento economico: stipendio, indennità e retribuzione su incarichi
Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell’area della sanità del SSN:
– stipendio tabellare;
– indennità di specificità medica;
– indennità di esclusività, ove spettante;
– indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
– retribuzione di risultato, ove spettante;
– retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.

Resta ferma la possibilità per le aziende, le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.(SZ)