fonte: www.farma7.it
Federfarma ha messo a disposizione sul proprio sito, allegato alla Circolare 527, nell’area riservata, un documento contenente le linee guida per l’utilizzo, da parte delle farmacie, di locali separati per l’erogazione dei servizi, che, qualora non ancora adottato a livello regionale, costituisce un utile strumento per agevolare i farmacisti nell’erogazione delle prestazioni della farmacia dei servizi. Riportiamo qui la parte del documento specificamente dedicata alle linee guida.
Linee Guida per l’erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui al Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Esecuzione dei servizi in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia
Ferma restando la circostanza che il Protocollo d’intesa del 28 luglio 2022 prevede espressamente che la somministrazione da parte del farmacista in farmacia dei vaccini anti-Covid-19, dei vaccini antinfluenzali e dei test diagnostici possa essere eseguita anche in locali distaccati con mera comunicazione, cui deve seguire, entro 60 giorni, apposita richiesta di autorizzazione, l’utilizzo degli stessi locali distaccati per svolgere gli altri servizi contemplati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente.
L’autorizzazione è rilasciata, previa visita ispettiva, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nell’Albo dell’Azienda Unità Sanitaria locale e in quello del Comune ove ha sede la farmacia, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Nella richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei locali esterni il titolare/direttore della farmacia allega apposito disciplinare tecnico riportante i servizi che si intendono svolgere, gli spazi destinati ai servizi stessi, le procedure operative per l’esecuzione dei servizi.
L’utilizzo dei locali esterni in assenza di autorizzazione per l’esecuzione dei servizi contemplati dal D.lgs. 153/2009, diversi dalle vaccinazioni e dai test sopra citati, comporta l’immediata chiusura dei locali stessi e l’irrogazione delle relative sanzioni da parte delle Amministrazioni competenti.
L’esecuzione dei servizi sanitari nei locali esterni è soggetta a controllo da parte dell’amministrazione sanitaria competente che verifica che i locali stessi abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l’esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; siano idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti; ricadono nell’ambito della sede di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.
L’amministrazione sanitaria verifica altresì che i locali esterni abbiano superficie ed apprestamenti logistici sufficienti per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli servizi lì prestati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per l’esecuzione dei servizi di telemedicina quali holter cardiaco, holter pressorio, elettrocardiogramma e spirometria i locali esterni saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona – di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali: elettrocardiografo-spirometro – di presidi medico chirurgici).
Nei locali esterni alla farmacia è comunque presente materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità.
Nei locali separati destinati in via esclusiva all’esecuzione dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti;
Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali separati, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono idonea informazione sui servizi lì svolti, sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi, sull’eventuale presenza di altri professionisti sanitari (es: infermiere, fisioterapista).
Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati previa stipula del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali separati da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.
Esecuzione dei servizi all’interno della sede della farmacia
L’esecuzione dei servizi sanitari di cui al D.lgs. 153/2009 è comunque praticabile in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco.
Le aree destinate all’esecuzione dei servizi sanitari devono avere superficie sufficiente per il corretto e funzionale svolgimento dei singoli e puntuali servizi lì prestati in relazione alle specificità delle prestazioni da eseguire (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per l’esecuzione dei servizi di telemedicina quali holter cardiaco, holter pressorio, elettrocardiogramma e spirometria i locali esterni saranno di superficie idonea a consentire il funzionale posizionamento di lettino/chaise-longue/poltrona – di apparecchi per la conduzione delle indagini strumentali: elettrocardiografo-spirometro – di presidi medico chirurgici).
L’esecuzione dei servizi sanitari è soggetta a controllo da parte dell’amministrazione sanitaria competente che verifica che i locali stessi abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria e dimensionale funzionali al corretto svolgimento delle prestazioni lì svolte e siano idonei ad assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti.
Nei locali della farmacia è comunque presente materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità.
Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali della farmacia il titolare/direttore della farmacia appone apposito avviso riportante i servizi lì svolti e l’eventuale presenza di altri professionisti sanitari (es: infermiere, fisioterapista).
Qualora la farmacia non possegga i requisiti dimensionali e logistici idonei a destinare apposite aree per l’esecuzione dei servizi sanitari è comunque possibile eseguire i servizi sanitari stessi a farmacia chiusa, fermo restando il rispetto dei requisiti sopra individuati in termini di: presenza di materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento; rispetto della riservatezza degli utenti; esposizione dell’avviso riportante i servizi sanitari svolti e la presenza di altri professionisti sanitari.