fonte: www.farma7.it

Da ottobre in Francia i professionisti sanitari, e in particolare i farmacisti francesi, hanno accesso a tutte le informazioni incluse nella cartella clinica condivisa (Dmp, Dossier médical partagé) dei pazienti.

I farmacisti francesi hanno, da ottobre, la possibilità di accedere al Dossier médical partagé, la cartella clinica condivisa dei pazienti.
In Francia, il Dossier farmaceutico (Dp, Dossier pharmaceutique) è stato creato nel 2008 dall’Ordine dei farmacisti e ha rappresentato per la categoria un utile strumento per migliorare il monitoraggio dei farmaci assunti dai pazienti ed evitare pericolose interazioni tra farmaci. Accedendo a tale dossier, i farmacisti in farmacia possono fornire un’assistenza sicura e facilitare la continuità del trattamento, in uno spazio digitale protetto dal punto di vista informatico ed etico. Oggi più di 40 milioni di utenti in Francia hanno un Dossier farmaceutico attivo.

La novità del momento è che, dallo scorso mese di ottobre, i professionisti sanitari, e in particolare i farmacisti, hanno accesso alle informazioni contenute nella cartella clinica condivisa (Dmp).

Un decreto del 26 ottobre ha infatti stabilito che i farmacisti francesi hanno accesso, al momento della dispensazione, alle seguenti categorie di informazioni presenti nel Dmp: referti medici (biologia, anestesia, referti ospedalieri eccetera), prescrizioni (infermieristiche, fisioterapiche, assistenziali eccetera), piani e protocolli di cura (protocolli di cura Ald eccetera), lastre.

Rimangono ancora inaccessibili solo alcune informazioni, come la griglia di valutazione medico-sociale, la valutazione psicologica, la sintesi psichiatrica, la valutazione della salute e della prevenzione del bambino, il certificato di residenza e il certificato di dimissione ospedaliera.

Questo decreto, per il quale l’Unione dei sindacati delle farmacie territoriali (Uspo) si è molto battuta, è importante per i farmacisti poiché “conferma il loro status di professionisti della salute e consente loro di agire con piena consapevolezza e responsabilità. Condividendo le informazioni con gli altri operatori sanitari, i farmacisti svolgono un ruolo essenziale nella cura del paziente e nel coordinamento delle cure“.

Il confronto con la situazione italiana
In Italia, i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico sono stati fissati dal decreto approvato lo scorso 7 settembre, che stabilisce, altresì, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione.

Finora le informazioni contenute nel Fse relativamente ai farmaci non consentivano di assolvere alle funzioni del Df stabilite dalla legge, ossia favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei farmaci e l’aderenza alla terapia.

Il nuovo decreto di settembre, stabilendo che faranno parte del Df tutte le prescrizioni e i dati di erogazione del farmaco sia a carico sia non a carico del Ssn, consentirà a tutte le farmacie di verificare l’aderenza alla terapia ed eventuali interazioni tra farmaci all’atto della loro dispensazione. Tuttavia, per poter attuare il Df, un futuro decreto stabilirà le modalità di acquisizione ai dati del sistema Ts.

Per quanto riguarda le informazioni accessibili, il farmacista potrà consultare solamente i dati di prescrizione e di erogazione dei farmaci, mentre non potrà accedere ai dati vaccinali (salvo le vaccinazioni da lui effettuate) e al profilo sanitario sintetico.

Per quanto riguarda le vaccinazioni pregresse, l’accesso a tali informazioni da parte del farmacista potrebbe svolgere un ruolo di fondamentale importanza per l’aderenza del cittadino al calendario vaccinale e per il farmacista che effettua le vaccinazioni al fine di verificare se il soggetto sia vaccinabile.

Sarebbe, infine, utile, per il farmacista, poter accedere anche a determinate informazioni contenute nel profilo sanitario sintetico come, per esempio, la presenza di eventuali reazioni avverse ai farmaci o ad alimenti, allergie, terapie farmacologiche seguite, che gli consentirebbero di svolgere al meglio la sua funzione di consulenza professionale. (EP)