fonte: www.farmacista33.it
Dal 1° marzo è in vigore la nuova remunerazione delle farmacie con il nuovo sistema di calcolo del rimborso dei farmaci erogati in regime convenzionato. Ecco alcune prime indicazioni sulla operatività
di Francesca Giani
Nuova remunerazione farmacie. Le regole in vigore e le prime indicazioni operative tra Dcr e sconti
La nuova remunerazione delle farmacie è entrata in vigore dal 1° marzo, con il nuovo sistema di calcolo del rimborso dei farmaci erogati in regime convenzionato che supera la remunerazione a percentuale sul prezzo del farmaco, per adottare il sistema misto a due quote – di cui una fissa e una variabile. Tra sconti e nuove quote non sono pochi i cambiamenti. Ecco alcune prime indicazioni sulla operatività.
Le nuove regole della remunerazione delle farmacie in vigore dal primo marzo
Le nuove regole per la remunerazione della farmacia sono contenute nella Legge Bilancio 2024. In particolare, a essere previsto, al comma 2, è che, nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 è attiva la sostituzione del sistema a quota fissa con un sistema a quota variabile e quote fisse.
Nello specifico, le nuove indicazioni sono:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a 0,55 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a 1,66 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, limitatamente all’anno 2024.
Dal 1° gennaio 2025, in merito a quest’ultimo punto, la cifra che verrà riconosciuta alle farmacie passerà a 0,115 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.
Le misure a tutela della capillarità e le norme abrogate
Oltre a questo, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, al comma 3, sono, inoltre, riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle riportate sotto – con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.
Al contempo, con il comma 7, vengono anche abrogate le disposizioni che disciplinano la remunerazione aggiuntiva.
Sconti: cosa cambia. Le prime indicazioni
Sempre a decorrere dal primo marzo, cessa l’applicazione degli sconti, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali, per malattie croniche e dei farmaci equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto) e lasciando inalterate le quote a favore dei distributori intermedi.
Nello specifico cessano:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia – definito ai sensi dell’art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007. Detta scontistica, secondo quanto riferisce Federfarma, non dovrà più essere applicata né per le cessioni in regime SSN né per le cessioni in regime privatistico.
c) sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;
d) sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
In una comunicazione di Federfarma di ieri, viene affrontato il tema del cosiddetto sconto industria 0,6%, contenuto nella Determinazione AIFA 27 settembre 2006 e “cristallizzato a norma dell’articolo 1, comma 796, lett. f) e ss.gg., della Legge 296/2006”. Si tratta di una percentuale “pari all’1% a carico dell’industria sul prezzo ex factory del medicinale e corrispondente allo 0,6% del prezzo al pubblico IVA compresa. Tale quota continua a permanere, in quanto la Determinazione AIFA 27.9.2006 non viene incisa dalle nuove norme in materia di remunerazione delle farmacie. La Determinazione AIFA 27.9.2006 nello specifico stabilisce che tale sconto sia riconosciuto anche al cittadino in caso di cessione del medicinale in regime privatistico al di fuori del SSN e quindi i gestionali delle farmacie dovranno continuare a riconoscere la scontistica. Mentre se la cessione avviene in regime SSN, tali farmaci continueranno ad avere la consueta metodologia di esposizione in DCR. A ogni modo il riconoscimento dello sconto industria 0,6% non incide economicamente sulle farmacie, in quanto gravante esclusivamente sull’industria”.
Per quanto riguarda infine le quote a carico del cittadino, per i farmaci delle liste di trasparenza non al prezzo di riferimento, continuano a essere calcolate sulla differenza tra il prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento e, in generale, le modalità di riscossione dei ticket non cambia.