fonte: www.farma7.it

Nel disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, di cui abbiamo parlato ieri qui, il Governo introduce non soltanto le misure ritenute utili a ridurre le liste d’attesa e al rispetto dei Lea, ma anche una serie di provvedimenti per rendere il Ssn più vicino ai bisogni della popolazione.

Tra i 15 articoli del disegno di legge il n. 10 riporta le “Disposizioni per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia”, riconoscendo così il suo ruolo di “centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità e punto di raccordo tra ospedale e territorio e front-office del Servizio sanitario nazionale”. Qui di seguito riportiamo l’analisi effettuata da “Quotidiano Sanità”.
Il comma 1 interviene sull’articolo 1, comma 2 del predetto decreto legislativo, ampliando la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali. Ciò si spiega alla luce dell’esigenza di adeguare il dato normativo alle diverse realtà già esistenti in via sperimentale e alle misure stabilite dai protocolli d’intesa sottoscritti durante la fase pandemica, derivante dalla diffusione del Sars-Cov-2, al fine di semplificare l’acceso del cittadino a una serie di servizi in ambito sanitario.

In particolare, la modifica di cui alla lettera a) consente la possibilità per le farmacie di dispensare per conto delle strutture sanitarie, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata, non soltanto i farmaci di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti.

La modifica di cui alla lettera b) rimuove i vincoli che consentivano di eseguire in farmacia le prestazioni analitiche di prima istanza soltanto se rientranti nell’ambito dell’autocontrollo. Ciò consentirebbe di ottenere in farmacia risultati analitici di prima istanza, spesso dirimenti nelle diagnosi mediche, soprattutto in favore di quei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi fino al centro più vicino. Tale intervento risulta indispensabile per assicurare un servizio sanitario di prossimità in ottica Pnrr.

La modifica di cui alla lettera c) porta a compimento il coinvolgimento delle farmacie e dei farmacisti nella rete di prevenzione vaccinale, già sperimentato durante l’emergenza sanitaria, prevedendo la somministrazione di vaccini previsti nel Piano nazionale Prevenzione vaccinale, anche nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai dodici anni.

Ciò si realizza anche sulla base di alcune esperienze regionali, come quella della Regione Lombardia che prevede la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai sei anni o delle Marche, dove è in atto la sperimentazione della vaccinazione Herpes Zoster. Si prevedono, altresì, le modalità organizzative, strutturali e logistiche funzionali ad assicurare le migliori tutele igienico-sanitarie e di tutela della riservatezza nei confronti dell’utenza.

Con la modifica di cui alla lettera d) si introduce la lettera e-quinquies) e la lettera e-sexies). La proposta mira ad inserire un altro servizio in farmacia, sulla base dell’esperienza della Regione Emilia-Romagna, consentendo al farmacista di effettuare i test per la rilevazione dell’infezione batterica, nonché per la rilevazione della proteina C-reattiva (Pcr) nel sangue per valutare il decorso e l’entità di un processo infiammatorio o per determinare l’efficacia di una scelta terapeutica. Inoltre, la determinazione della Pcr può essere utile per una migliore appropriatezza prescrittiva degli antibiotici, riducendo così l’uso non appropriato di antibiotici senza correre il rischio di non trattare, se opportuno, i pazienti che hanno delle esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco).

Si prevede, altresì, che le farmacie possano erogare i servizi di telemedicina, fermo restando il rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida. Tale servizio era peraltro già previsto nell’Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 sulle “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”.

I commi 2, 3, 4 e 5 introducono disposizioni specifiche in materia di organizzazione delle farmacie che intendono offrire servizi sanitari diversi dalla dispensazione dei farmaci o di altri prodotti. In particolare, il comma 2 consente a tali farmacie di utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la sede farmaceutica. La disposizione prevede, inoltre, che in detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

Il comma 3 prevede che l’erogazione dei servizi sanitari in detti locali è soggetta all’autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente, che ne accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, verifica l’ubicazione dei locali stessi nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e accerta che essi siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

Il comma 4 dispone che, al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti in detti locali, i soggetti titolari di farmacia appongono presso di essi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

Da ultimo -allo scopo di favorire l’aggregazione professionale e implementare l’offerta dei servizi a tutela della salute del cittadino- la proposta normativa prevede al comma 5 che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari previa stipula del contratto di rete. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

In relazione al comma 6, si segnala che l’attuale previsione dell’articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, consente di acquisire il complesso dei dati individuali, in forma anonima, di consumo dei seguenti medicinali:

medicinali soggetti a prescrizione medica (non su ricetta Ssn);
medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (fuori dal ricettario Ssn);
medicinali non soggetti a prescrizione medica, comprendenti i medicinali da banco o di automedicazione;
restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica
parafarmaci registrati come dispositivi medici;
farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (Dpc).