fonte: www.farmacista33.it
Il disegno di legge per la gestione e il contrasto del fenomeno delle liste d’attesa varato lo scorso giugno dal Consiglio dei ministri si appresta a iniziare il suo iter con un primo esame al Senato
Liste d’attesa, disegno di legge verso esame Senato. Le novità per i servizi in farmacia
Il disegno di legge per la gestione e il contrasto del fenomeno delle liste d’attesa varato lo scorso giugno dal Consiglio dei ministri, che prevede tra le altre cose anche il coinvolgimento delle farmacie con l’erogazione dei servizi, si appresta a iniziare il suo iter con un primo esame al Senato. Il testo del Ddl, “Recante misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”. attualmente in circolazione tra i media risulta costituito da 13 articoli con misure tese a ridurre le liste d’attesa e ottimizzare i servizi erogati.
Classi di urgenza per scandire le prenotazioni
Tra gli aspetti centrali le prestazioni sanitarie saranno classificate in base alla gravità del paziente con l’obiettivo di garantire un’assistenza tempestiva. Le classi di priorità che corrispondono a una diversa tempistica di erogazione della prestazione, distinguono tra urgente (classe U), breve attesa (classe B), differita (classe D), programmabile (classe P) con tempistiche che vanno da 72 ore a 120 giorni. A tal proposito, è stato previsto un Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, che consentirà un controllo costante a livello istituzionale.
Il Ddl promuove anche l’uso della telemedicina, tra cui anche il teleconsulto che le aziende sanitarie locali e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati devono garantire, quali strumenti di integrazione tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Per affrontare la carenza di personale sanitario, il disegno di legge prevede, all’articolo 6, di poter reclutare il personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria nonché delle professioni sanitarie attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, all’articolo 5, il conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione. L’obiettivo è, oltre ridurre i tempi di attesa, anche contrastare il fenomeno dei cosiddetti “gettonisti”, rafforzando il personale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Monitoraggio e acquisizione dati personali estesi anche ai servizi in farmacia
Altro tema rilevante riguarda le farmacie: nell’articolo 8, il Ddl interviene sul monitoraggio dei servizi erogati in farmacia con un ampliamento delle attività monitorate. Infatti, oltre ai consumi di farmaci, saranno monitorati anche i servizi sanitari che le farmacie possono erogare nell’ambito della legislazione vigente sulla farmacia dei servizi (dlg n. 153), inclusi quindi i servizi di prevenzione e supporto alla salute. In sostanza la raccolta dei dati personali in forma anonimizzata viene estesa anche agli altri servizi offerti dalle farmacie. L’acquisizione dei dati in questa forma prevista già per l’erogazione di parafarmici registrati come dispositivi medici, è introdotta oltre che e per l’erogazione degli integratori alimentari.
Riorganizzazione dei laboratori accreditati
Infine, il testo mira a riorganizzare la rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (articolo 9) indicando l’individuazione di “criteri condivisi a livello nazionale per il raggiungimento in forma singola o associata, a pena di decadenza dall’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, dei valori soglia di prestazioni, ai fini dell’adeguamento della rete delle strutture, favorendo il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete” in coerenza con l’assetto dell’assistenza territoriale. Per chi eroga prestazioni di laboratorio è possibile lo svolgimento in telemedicina delle prestazioni per le quali sia stato rilasciato idonea autorizzazione, con costi a carico del paziente.
Sono previste, inoltre, misure premiali per le regioni e le strutture sanitarie rispettano i tempi massimi di attesa per le prestazioni sanitarie. Regioni e Province autonome assegnano obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato e la quota dell’indennità di risultato condizionata al raggiungimento dell’obiettivo “non può essere inferiore al trenta per cento”.