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Federfarma ha messo a disposizione dei titolari di farmacia un vademecum per supportarli nel garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti

di Redazione Farmacista33
Sicurezza luoghi di lavoro. Aggiornamento vademecum per titolari di farmacia: adempimenti per la salute e il rispetto delle norme
È stato aggiornato il vademecum per supportare i titolari di farmacia nel garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti. Fornisce istruzioni dettagliate sugli obblighi di legge per i datori di lavoro, includendo anche ruoli specifici e misure di sicurezza. La Federfarma lo ha messo a disposizione degli associati con l’obiettivo di “informare i titolari di farmacia sugli adempimenti e gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”. il documento è stato redatto “tenendo conto dell’orientamento fornito da Federfarma, nel corso degli anni, mediante le proprie circolari”. Questi, in sintesi, i principali argomenti trattati nell’edizione aggiornata a ottobre 2024.

Obblighi del datore di lavoro
Il vademecum si applica a tutti i lavoratori delle farmacie, con alcune limitazioni per lavoratori autonomi e collaboratori familiari, per i quali valgono soltanto le norme relative all’uso di attrezzature conformi e dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per il datore di lavoro sono previsti obblighi. Tra questi quello di valutare i rischi e redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottare le misure di prevenzione, e nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria quando necessario. Deve inoltre designare responsabili per la prevenzione, lotta antincendio e primo soccorso, e informare l’INAIL di eventuali infortuni e dell’identità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

I titolari di farmacia devono fornire informazioni adeguate sui rischi connessi all’attività e formare i lavoratori in materia di sicurezza. La formazione è obbligatoria al momento dell’assunzione, cambiamenti di mansione o introduzione di nuove attrezzature e deve svolgersi durante l’orario lavorativo. La durata minima di formazione è di otto ore, da aggiornare ogni cinque anni.

Nel computo dei lavoratori per definire specifici obblighi, sono esclusi familiari collaboratori, tirocinanti, e lavoratori autonomi. Il computo, chiarisce il vademecum, è particolarmente rilevante per società con più sedi: in questi casi, tutti i dipendenti delle farmacie sono considerati come un’unità per applicare le misure di sicurezza e salute.

Figure chiave nella gestione della sicurezza
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) – coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, garantendo l’implementazione delle misure di sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/2008. L’RSPP può essere il titolare della farmacia o un soggetto esterno formato e per chi ricopre questo ruolo, è previsto un corso di formazione specifico.

Il preposto – supervisiona l’attività lavorativa e l’attuazione delle direttive di sicurezza, assicura che le normative di sicurezza siano rispettate dai lavoratori e segnala eventuali irregolarità. In aziende con una struttura semplice, tale ruolo può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro, previa formazione specifica.

Sorveglianza sanitaria e medico competente – il medico competente esegue visite preventive e periodiche per monitorare lo stato di salute dei lavoratori, collaborando con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi. La nomina del medico è obbligatoria in alcune situazioni, ad esempio per farmacie con laboratori galenici. Il documento sottolinea che va verificata la natura delle attività svolte da ciascuna farmacia per stabilire se ci sono i presupposti che rendono necessaria la sorveglianza ma ricorda che è obbligatoria in caso di uso di videoterminali, rischio chimico, lavoro notturno, somministrazione di vaccini, prelievo di sangue capillare, mentre è eventuale se si effettuano tamponi o in presenza di laboratorio galenico

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – è un rappresentante eletto dai lavoratori per vigilare sulla sicurezza sul lavoro. Non è obbligatorio per il datore di lavoro nominarlo, ma qualora non fosse presente, le funzioni sono svolte dal rappresentante territoriale. L’RLS riceve una formazione specifica di 32 ore, con aggiornamenti periodici per mantenere il ruolo.
Addetto al primo soccorso – In ogni farmacia è obbligatorio avere un addetto al primo soccorso, formato secondo i requisiti del DM 388/2003. La formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e può essere svolta dallo stesso datore di lavoro qualora abbia completato il corso richiesto. Il primo soccorso deve essere adeguatamente attrezzato per la gestione di emergenze sanitarie.

Addetto all’antincendio e alla gestione dell’emergenza – è formato per operare in caso di incendio e per garantire la manutenzione degli impianti antincendio. Le farmacie con più di dieci lavoratori o con una superficie significativa devono redigere un piano di emergenza con esercitazioni annuali.

Attività e controlli periodici
Impianti Elettrici – l’impianto elettrico va verificato tramite l’installatore e vanno effettuate manutenzioni periodiche. Le farmacie che utilizzano apparecchi elettromedicali devono sottoporre gli impianti a verifica biennale, mentre quelle che non utilizzano tali apparecchiature necessitano di una verifica quinquennale.

Attrezzature da lavoro – Le attrezzature devono essere sicure e conformi alle norme vigenti. I lavoratori devono ricevere adeguate informazioni sul loro uso corretto e i DPI devono essere forniti laddove necessario per ridurre i rischi. La segnaletica è obbligatoria per indicare i rischi non eliminabili.

Riunione Periodica – Le farmacie con oltre 15 dipendenti devono convocare una riunione annuale per discutere di sicurezza e prevenzione dei rischi. Il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente e il RLS partecipano a questo incontro per individuare soluzioni migliorative della sicurezza sul lavoro