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Per la Cassazione Penale il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali e risponde penalmente per l’infortunio del dipendente se tollera prassi insicure. Ecco le motivazioni
Sicurezza in farmacia, responsabilità penale del titolare sugli infortuni. Il parere della Cassazione Penale
Il titolare di farmacia è penalmente responsabile per gli infortuni sul lavoro del dipendente causati dall’uso di strumenti non conformi alla normativa sulla sicurezza, anche se causati da comportamento imprudente del lavoratore, purché tale comportamento non sia “abnorme”. Lo suggerisce la sentenza della Cassazione Penale sul caso di un infortunio provocato dall’uso di una scala non conforme, prassi consolidata tra i dipendenti. La vicenda aveva già avuto una sentenza di condanna in primo grado e la Cassazione ha confermata la condanna. Ecco le motivazioni spiegate dall’avvocato Rodolfo Pacifico esperto in diritto sanitario.
Prassi consolidata ma non conforme
All’esito del doppio grado di giudizio il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali. Valutate le circostanze aggravanti contestate e concesse le attuanti generiche e la diminuzione prevista dal rito abbreviato, è stata confermata in appello la condanna alla pena di mille euro di multa e al pagamento delle spese processuali con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto invece in primo grado, il tutto oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il procedimento penale veniva intrapreso a seguito di un sinistro occorso ad un dipendente presso la farmacia luogo di lavoro allorquando lo stesso era impegnato nel turno domenicale. Il dipendente, recandosi al magazzino collocato al piano superiore per recuperare un prodotto richiesto da un cliente, utilizzava una scala a pioli in legno che si trovava sul retro della farmacia e che consentiva di accedere ad una botola collegata ai locali soprastanti. Dopo aver preso la merce, nell’atto di scendere dalla scala, era accidentalmente scivolato battendo ripetutamente il ginocchio destro contro i gradini fino agli ultimi pioli della scala infine ribaltandosi all’indietro e cadendo di schiena sul pavimento. Dall’evento erano derivate importanti lesioni fisiche.
Il dipendente dichiarava che, come anche le colleghe da anni, erano soliti utilizzare quotidianamente la scala a pioli in legno per trasportare pacchi o materiali dal magazzino ai locali della farmacia al fine di velocizzare la procedura ed evitare attese ai clienti, in quanto l’accesso alternativo avveniva tramite le scale condominiali, evidenziandosi inoltre che datore di lavoro era a conoscenza del continuo andirivieni dal magazzino mediante la via più breve.
Condotta imprudente, ma non abnorme
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del titolare, consistita nella messa a disposizione di una scala non conforme ai parametri di legge, e l’evento del reato, non potendosi ritenere tale nesso escluso dal comportamento scorretto del dipendente, il quale ha posto in essere una condotta certamente imprudente, ma non anche abnorme.
La Suprema Corte ha confermato le precedenti statuizioni. I giudici di legittimità hanno sottolineato come sia stato accertato che la via di accesso al magazzino comportava il transito dalle scale condominiali e che dinanzi alla porta di accesso vi erano anche degli scatoloni che in parte ne ostruivano il passaggio, ma che la modalità di accesso usuale, era quella di utilizzare una scala a pioli collocata nella farmacia e che consentiva di accedere velocemente tramite una botola al magazzino sovrastante.
È emerso che il titolare della farmacia era ben consapevole della prassi da lui non osteggiata per cui i suoi dipendenti per accedere al magazzino sovrastante, quando era necessario prelevare del materiale, anziché valersi del percorso che prevedeva il necessario passaggio dalle scale condominiali utilizzavano, invece, la via breve.
Sul piano del nesso di causalità rileva certamente la circostanza per cui la scala in legno posta all’interno della farmacia presentava caratteristiche non conformi alla disciplina antinfortunistica in materia. Il profilo della condotta incauta del lavoratore che anche può incidere sulla configurazione del nesso tra causa ed evento, nel caso concreto non è stato ritenuto tale da interromperlo né la condotta del dipendente è stata ritenuta qualificabile come abnorme nei termini sviluppati attraverso l’elaborazione giurisprudenziale sul tema.
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