Di Simona Zazzetta- Farmacista33
«Bizzarra e stravagante ma con interessanti spunti operativi» la sentenza del Tar Abruzzo che ha confermato la chiusura di una farmacia, «abusivamente attivata» in una parafarmacia, disposta da un’ordinanza del Comune «contingibile e urgente». A segnalare la sentenza (n. 384/2015) è l’avvocato Claudio Duchi dello Studio Legale Cavallaro, Duchi e Lombardo, (Osservatorio Iusfarma) che in un’analisi dei contenuti ne coglie alcuni aspetti da non sottovalutare. La vicenda riguarda il titolare di una farmacia in un comune abruzzese allo stesso tempo proprietario di una parafarmacia in un comune diverso. Durante un controllo presso la parafarmacia, i Carabinieri del Nas, si legge nella sentenza, hanno rinvenuto in una prima ispezione «delle specialità medicinali […] nel locale adibito a magazzino; mentre, in una seconda visita ispettiva erano state rinvenute all’interno della parafarmacia una specialità medicinale, dispensabile esclusivamente in farmacia, ed una ricetta ripetibile, con la quale era stato prescritto il farmaco in questione».
Un’evenienza che secondo l’avvocato non presenta «nulla di nuovo» mentre la «novità sta nel fatto che il Sindaco della cittadina (neppure troppo piccola) ove si trova la parafarmacia, con una ordinanza contingibile e urgente ha chiuso la farmacia … contenuta nella parafarmacia ove sono stati reperiti i farmaci». Un provvedimento che è stato poi sostenuto e condiviso dalla sentenza dal seguente ragionamento: «Se nella parafarmacia sono state trovate specialità medicinali vuol dire che vi era una farmacia, peraltro non autorizzata come tale e perciò doverosamente da chiudersi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 362/1991 che punisce penalmente l’apertura di una farmacia senza autorizzazione disponendo che l’autorità sanitaria competente ne ordini l’immediata chiusura». E così il sindaco ha fatto: «Ha chiuso non già la parafarmacia, bensì la (virtuale, verrebbe da dire) farmacia che vi era insediata». Nella sua analisi l’avvocato Duchi rileva spunti interessanti, in particolare da ciò che nella sentenza «non può essere condiviso». In particolare, il riferimento all’articolo di legge citato per il caso di vendita di farmaci soggetti a prescrizione medica in parafarmacia: «Una norma di scarsissima applicazione» commenta Duchi «data la difficoltà di configurare una farmacia abusiva e per solito utilizzata nei casi in cui, precorrendo i tempi, la farmacia viene aperta prima che sia stata emanata la prescritta ed attesa autorizzazione».
Secondo l’esperto è una «brillante acrobazia» dire che una parafarmacia contiene una farmacia se vi vengono venduti farmaci su ricetta, come dire che «l’esercizio di una attività caratterizza il luogo ove viene svolta, tipicizzandolo e così quello ove si vendono farmaci è una farmacia, pizze una pizzeria, profumi una profumeria». Ma in questo caso i farmaci in questione sono stati trovati in una parafarmacia e a voler seguire «l’impostazione logica, la parafarmacia è, in realtà, una farmacia, abusiva in quanto non autorizzata e come tale da chiudersi». Ma qui, avverte Duchi, la questione torna seria: «Una parafarmacia che venda farmaci che soltanto la farmacia può vendere è in realtà una farmacia abusiva e come tale va chiusa, poiché è l’intero esercizio, la sua struttura ed organizzazione, che integra una farmacia anziché una sedicente parafarmacia». Un altro elemento che merita attenzione è «l’affermazione del Tar Abruzzo dell’applicabilità delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti alla farmacia», in quanto, spiega Duchi, finora le caratteristiche che consentono l’adozione di un provvedimento atipico come l’ordinanza contingibile e urgente «erano state ritenute inconfigurabili» per le attività della farmacia, «pur appartenente pacificamente al settore della sanità».