Fonte: www.quellichelafarmacia.com

Facendo seguito a quanto anticipato con la precedente circolare prot. n. 6861/211 del 16 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate, in data 12 maggio 2017, in riscontro ad un interpello formulato da questa Federazione, ha diramato la Risoluzione n. 60/E, avente ad oggetto “Consulenza giuridica. (Prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie – Regime IVA e obblighi di certificazione – Articolo 22 D.P.R. n. 633 del 1972)”.

Con tale documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i corrispettivi dei servizi sanitari possono essere documentati dalle farmacie mediante l’emissione dello scontrino fiscale “parlante”, vale a dire contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati ed il codice fiscale del destinatario.

Nel contesto della Risoluzione l’Amministrazione Finanziaria ha fatto altresì il punto su alcuni dei servizi sanitari resi dalle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime IVA.

In particolare l’Agenzia ribadisce che l’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972 è subordinata al duplice requisito, oggettivo e soggettivo, della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione). Conseguentemente, il venir meno di uno dei due requisiti determina il venir meno anche dell’esenzione dall’IVA.

Vengono poi passate in rassegna, nel dettaglio, le seguenti prestazioni sanitarie:

le autoanalisi di prima istanza, ossia prestazioni effettuabili direttamente dal soggetto tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia (misurazione della pressione arteriosa, test per colesterolo, glicemia, eccetera);
la presenza di operatori socio-sanitari, come infermieri e fisioterapisti, che offrono proprie prestazioni;
il supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri. Si tratta, a titolo di esempio di prestazioni quali misurazione della pressione arteriosa, ECG, holter, telemedicina, telecardiologia, spirometria, ecc.;
la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, con riscossione dei relativi ticket (ossia le quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini) e ritiro dei referti, attività che le farmacie svolgono in nome e per conto dell’Azienda USL, alla quale riversano le somme incassate.
Sulla base delle considerazioni formulate in premessa, relativamente alla contemporanea presenza di entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, l’Agenzia ha ritenuto che per le prestazioni indicate alle lettere b) e c) – rispettivamente, prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari e prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello – le vigenti disposizioni consentano di rinvenire entrambi i predetti requisiti (e vi sarà, dunque, esenzione da IVA).

L’Agenzia ritiene invece che altrettanto non possa affermarsi per quelle di cui alla lettera a). Infatti, ad avviso dell’Agenzia, per le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, effettuate senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo previsto dal citato articolo 10 del DPR 633/1972, in assenza del quale non vi potrebbe essere esenzione IVA. In proposito l’Agenzia fa rilevare di aver “già escluso in passato, in risposta ad un’istanza di interpello, l’applicazione del citato articolo 10 alla fattispecie – sostanzialmente analoga a quella rappresentata nel caso di specie – del programma “Tele monitoraggio domestico”, nell’ambito del quale le misurazioni periodiche erano effettuate direttamente dal paziente”.

Infine l’Amministrazione finanziaria conferma che il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti è soggetto ad IVA ad aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%), ai sensi dell’articolo 3 del DPR 633/1972.