fonte: www.farmacista33.it

A gennaio 2023 il prezzo al pubblico di circa 1.100 farmaci di fascia C soggetti a prescrizione, sarà interessato da aumenti come previsto per legge. Ecco le procedure per evitare sanzioni
All’inizio dell’anno 2023, nel corso del mese di gennaio, il prezzo al pubblico di circa 1.100 farmaci di fascia C soggetti a prescrizione, sarà interessato da aumenti come previsto per legge.

Diverse le segnalazioni e le domande dei farmacisti sulla gestione delle rimanenze in magazzino o dei farmaci ordinati e ricevuti con il vecchio prezzo da cui è nato un confronto sui social sulla procedura per adempiere agli obblighi di legge.
In una nota a sua firma Maurizio Cini, presidente dell’Asfi ripercorre le procedure da fare e fa un punto l’operatività necessaria per evitare sanzioni.
Cini (Asfi): prezzo aggiornato per fatture e pagamenti
Come è noto l’aggiornamento dei prezzi dei medicinali di classe C soggetti a prescrizione medica possono essere aggiornati a discrezione delle aziende produttrici solo nel mese di gennaio degli anni dispari. Lo prevede l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 87/2005 convertito nella legge n. 149/2005.
Il problema che le farmacie si trovano ad affrontare nel mese di gennaio anche di quest’anno consiste nella presenza in farmacia, ma anche per i prodotti che le farmacie acquistano nei primi mesi dell’anno dispari, di confezioni non aggiornate perché il prezzo presente sulle stesse risulta inferiore a quello disposto dal titolare dell’AIC. I programmi gestionali in uso nelle farmacie invece riportano il prezzo al pubblico aggiornato e i fornitori (distributori intermedi e depositari in caso di acquisto diretto) fatturano ed esigono il pagamento sulla base dei nuovi prezzi.

Gestione del cliente: trasparenza sui prezzi aggiornati
Il problema che il farmacista si trova a dovere affrontare al banco riguarda il rapporto col cliente che si vedrebbe consegnare una confezione riportante un prezzo inferiore a quello presente sullo scontrino di vendita. A tale proposito deve essere tenuto presente che è tutt’ora vigente l’art. 125 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934, ossia del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (più sotto riportato) che dispone il divieto di vendita di “specialità medicinali ecc.” a prezzo diverso da quello segnato sull’etichetta. Il contravventore è soggetto alla sanzione penale dell’ammenda (importo da aggiornare) e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese. Posto che la recidiva deve essere considerata un’aggravante in quanto è prevista l’entità della pena (arresto fino a un mese), il reato non può nemmeno essere inserito tra quelli depenalizzati dalla legge 689/1981. L’ultimo comma dell’art.125 evoca l’eventuale pena accessoria della chiusura della farmacia fino a un mese e, nel caso di recidiva, anche la decadenza dell’autorizzazione. A tale problema si tentò di dare soluzione nel 1995 con una nota del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), che esentava dall’aggiornamento dei prezzi i medicinali presenti nel circuito commerciale. Purtroppo, a fronte della mancata abrogazione o modifica della norma di legge, la nota non può certamente essere ritenuta risolutiva.

Bollinatura: norma non coinvolge la distribuzione intermedia
Molti si chiedono perché i grossisti non aggiornino loro i prezzi mediante una bollinatura in modo da evitare che lo debba fare il farmacista. La norma però non coinvolge la distribuzione intermedia (che nel 1934 non era praticamente esistente) e, pertanto, è il farmacista che deve provvedere. Nulla vieta però che il farmacista lo faccia (con una normale prezzatrice) al momento della spedizione della ricetta, pronto a spiegare al cliente l’anomalia di una norma vecchia di quasi novant’anni che è tutt’ora vigente. In mancanza di aggiornamento del prezzo è facile prevedere antipatiche discussioni con i clienti senza escludere che i più zelanti possano sporgere denuncia.
La soluzione normativa, momentaneamente risolutiva, potrebbe prevedere l’esposizione in farmacia di un monitor collegato alla fonte dalla quale attingono i dati aggiornati i programmi gestionali in modo tale da fornire quella informazione certificata che eviterebbe ogni dubbio al cliente circa la correttezza del farmacista.

Testo Unico delle leggi sanitarie – Art. 125
Per completezza si allega il testo di legge citato.
“Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti. È vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché’ dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull’etichetta. È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull’etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese. Indipendentemente dall’azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio a termini dell’art. 113”.