Fonte: www.farmacista33.it
Autoanalisi in farmacia, Ministero chiarisce: nessun reato di abuso di professione Non c’è violazione di legge né abuso di professione medica nell’erogazione in autoanalisi di prestazioni diverse da quelle elencate nel decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e nel d.lgs 153/2009, ferma restando l’esclusione in ogni caso di qualsiasi attività di diagnosi da parte del farmacista. Questo il chiarimento fornito dalla Direzione generale dispositivi medici e farmaci del ministero della Salute, con nota prot. 28709 del 10 maggio 2017, a Federfarma che si è attivata su diversi fronti dopo alcune ispezioni avvenute in tutta Italia da parte dei Nas che hanno contestato il reato di esercizio abusivo della professione, ritenendo che l’autoanalisi di tali ulteriori parametri (l’emocromo completo con la rilevazione di 18 parametri) non sia appunto consentita dal decreto citato.
Il parere del Ministero, scrive il sindacato in una circolare (n° N°141/17, 12 maggio 2017) conferma che «non costituisce violazione né dell’art. 2 del citato DMné configura esercizio abusivo di professione ai sensi dell’art. 348 codice penale, lo svolgimento di altri esami ematici diversi da quelli previsti dal predetto DM, in modalità di autocontrollo e ferma restando l’esclusione in ogni caso di qualsiasi attività di diagnosi da parte del farmacista». Inoltre, in merito allo svolgimento di esami diversi da quelli previsti, il Ministero rileva «in primo luogo che il DM è riferito unicamente alle prestazioni in regime di Servizio sanitario nazionale e, comunque, che tale elencazione non è tassativa, in quanto lo stesso DM prevede un aggiornamento periodico da effettuarsi con successivi decreti».
La problematica, che a questo punto si direbbe conclusa senza percorsi legali e tanto meno con esiti penali, secondo Maurizio Cini, presidente Asfi, «è attualmente definita da due livelli di erogazione, il primo dei quali non ancora operativo ad otto anni dalla approvazione della disciplina. Il secondo rappresenta un’attività che viene svolta da almeno trent’anni, con la misurazione della pressione arteriosa e poi con la misurazione dei parametri ematologici, ben prima quindi che nascesse la “farmacia dei servizi”». L’esperto fa riferimento ai suddetti «servizi previsti dalla legge 69/09, disciplinati dal D.Lvo 153/09 e dai decreti ministeriali attuativi a carico del Servizio sanitario nazionale e ai servizi consistenti nella messa a disposizione del cliente di apparecchiature di “self testing” che le utilizza autonomamente e, solo eccezionalmente, con l’assistenza del personale della farmacia». E precisa: «Mentre i primi sono, al momento, circoscritti a quelli descritti dal D.M. 16.12.2010 (G.U. n. 57 del 10.3.2011) in quanto erogati a carico del Ssn, i secondi sono posti a carico del cittadino con costi da esso corrisposti. Condizione per l’erogazione di tali servizi è che siano offerti tramite apparecchiature certificate come dispositivo medico per autotest, cioè idonei ad essere utilizzati anche al proprio domicilio, a scopo di autocontrollo, e che il farmacista mette a disposizione per il tempo necessario ad ottenere il risultato a fronte di un corrispettivo». Nelle ispezioni svolte in farmacie, prosegue Cini «il Nas riscontrava la presenza di apparecchiature per autotest idonee a fornire i valori di emocromo completo, tramite apparecchiature di self testing con spesa a carico del cliente della farmacia. Quello che meraviglia» conclude «è che l’attività ispettiva sia sfociata finanche ad ipotizzare un reato, mentre il Ministero, dal quale il Nas dipende, è di opinione nettamente opposta».