fonte: www.farmacista33.it
La predisposizione di buoni regalo per i clienti di una farmacia da spendere per l’acquisto di prodotti e/o servizi ricadono nella casistica dei “buoni corrispettivo-multiuso” presentano una complessità legata ad aliquote iva differenziate dei prodotti e/o servizi acquistabili e all’emissione di scontrino commerciale. A spiegare come procedere sono gli esperti dello studio legale Bacigalupo-Lucidi in una Sediva News che risponde al quesito di un titolare di farmacia.
Gestire la cessione del voucher e la registrazione dell’incasso
Nella risposta si spiega che visto che al momento dell’emissione del buono regalo “non è possibile determinare con esattezza l’aliquota Iva applicabile, il loro rilascio al cliente costituisce di per sé un’operazione esclusa da Iva, cioè, un mero incasso di denaro, per cui non dovrebbe essere emesso nessun documento commerciale, e men che meno una fattura, limitandosi a registrare in contabilità un debito per la futura cessione del bene in contropartita all’incasso”.
Gli esperti suggeriscono, però, di “memorizzare l’avvenuto incasso – anche se non rilevante ai fini iva – con il rilascio di un documento commerciale con codice natura N2-Operazioni fuori campo Iva, anche per ragioni di trasparenza gestionale, garantendo la corrispondenza tra l’importo incassato e quello certificato dall’Registratore telematico”. Quando il voucher verrà speso, e quindi “sarà nota la/le aliquota/e iva applicabile/i in funzione del/dei prodotti scelti – la farmacia emetterà documento commerciale, ma avendo cura di evidenziare che l’incasso del corrispettivo non è materialmente avvenuto e in modo tale che nel tracciato telematico di trasmissione dei dati il valore del buono riscattato confluisca nel campo 4.2.4 “sconto a pagare” del tracciato dei “tipi dati per corrispettivi” che, tuttavia, secondo le specifiche tecniche, è predisposto ad accogliere anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. In alternativa, se richiesta dal cliente, può essere emessa fattura”. Poi si contabilizza “tra i ricavi il corrispettivo della cessione stornando il debito rilevato precedentemente”.
Aspetto e notazioni del buono spesa
Ai fini di controlli del Fisco è bene conservare i buoni spesi e ritirati annotando sugli stessi gli estremi del relativo documento commerciale.
Sui voucher dovrà apparire la norma di riferimento: “buono corrispettivo multiuso emesso ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R. 633/72 e succ. modif. e integr.” e le condizioni di utilizzo degli stessi: validità, eventuale inutilizzabilità per l’acquisto di taluni beni e/o servizi, ecc.
Anche Agenzia delle Entrate ha chiarito che “per i buoni multiuso l’iva sarà esigibile quando i beni o servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto all’imposta”.
Specifica l’inutilizzabilità per l’acquisto di medicinali
Gli esperti concludono con il consiglio di “apporre sul bonus una sovrascritta, o una qualunque notazione, che specifichi in termini non equivoci la sua inutilizzabilità per l’acquisto di medicinali e allora, in tal caso, la violazione si materializzerebbe/consumerebbe soltanto se e quando la farmacia sorvolasse allegramente su quella notazione e consegnasse (anche) dei farmaci a scomputo del valore del bonus”. Questo perché non si può escludere che tali iniziative “possano, sia pure indirettamente, costituire soprattutto dinanzi a una verifica dei NAS molto rigorosa [che non sono certo l’eccezione…] attività promozionali al consumo di farmaci”.





