Fonte: www.farmacista33.it

Le farmacie sono sempre più interessate a proporre servizi innovativi e fuori dagli standard propri del settore, tra questi anche l’implementazione di cabine estetiche nell’ottica del connubio. Una scelta che comporta impegni e adempimenti finanziari, amministrativi, organizzativi, fiscali e contabili di cui Stefano De Carli, commercialista Studio Luce, Modena offre un’approfondita disamina in un articolo in uscita su PuntoEffe. Ecco qualche anticipazione. Il primo passaggio, spiega, è una verifica della normativa comunale che regolamenta la materia, e le richieste da parte della Asl competente sulle caratteristiche igieniche. “In base a tali specifiche occorrerà predisporre un progetto di allestimento e configurazione dell’immobile che dovrà chiaramente essere sottoposto al giudizio della Asl”.

Contestualmente va portato avanti l’equipaggiamento con attrezzature e arredi per lo svolgimento del servizio e la ricerca della persona si occuperà del nuovo settore, “in possesso dei titoli abilitanti alla professione, e che dovrà assumere la posizione di responsabile tecnico del centro estetico, in mancanza del quale l’attività non potrà essere svolta, sarà altrettanto fondamentale definire un corretto rapporto di collaborazione”. Rapporto che può essere definito con diverse alternative: “Qualora si intenda instaurare un legame duraturo la soluzione senz’altro più lineare appare quella dell’assunzione come dipendente con i correlati impegni”.

Se invece si opta per strade “meno vincolanti, pur nel rispetto della normativa sul lavoro” vanno esclusi a priori gli accordi di tipo “occasionale”, dal momento che “il rapporto che si instaura tra la farmacia e la professionista estetica ha senza alcun dubbio le caratteristiche della continuità”. Secondo il commercialista la via più consigliabile è ricorrere ai servizi di una figura professionale dotata di propria partita Iva, “con quest’ultima, anche se non espressamente previsto da alcuna normativa, sarà opportuno stipulare un contratto scritto di prestazioni di servizi nel quale vengano disciplinate le modalità e gli orari di svolgimento del servizio, i rapporti con la farmacia e la sua clientela, i costi e gli oneri della struttura che devono rimanere a carico dell’una o dell’altra parte, la durata oltre che naturalmente il corrispettivo dovuto”.

Attenzione, però, avverte De Carli, “a una stringente limitazione imposta da pochi anni volta a combattere il diffuso fenomeno delle false partite Iva che camuffano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato”. Altro aspetto segnalato dal commercialista la fiscalità: “tutte le opere di adattamento dei locali sono a Iva detraibile e i costi deducibili. Un piccolo beneficio si potrà avere nell’acquisto, se effettuato entro il 31 dicembre 2018 (o entro il 30 giugno 2019 ma con acconti almeno del 20 per cento pagati entro il 2018), dei beni strumentali nuovi necessari per l’attività sfruttando il “superammortamento” del 130 per cento in scadenza a fine anno”.