Fonte: www.farmacista33.it
In caso di cessione della farmacia, la costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente configura solo una modalità finanziaria di pagamento e non un costo deducibile
Cessione farmacia, rendita vitalizia non è costo deducibile del cedente La Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della determinazione di primo grado, con propria sentenza del 2010, ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento per Irpef-Irap 2003 notificati ad una farmacia gestita in forma societaria (snc) e ad uno dei soci. Per la snc veniva recuperato a tassazione l’importo di oltre 105 mila euro pagato dalla società ed imputato a costo deducibile quale quota annua di una rendita vitalizia onerosa pattuita in corrispettivo della cessione della farmacia.
La commissione tributaria regionale, nel decidere sui ricorsi riuniti della società e del socio, rilevava che: – nei due atti di cessione della farmacia le parti avevano concordato il valore della stessa con riguardo ai beni strumentali, alle merci in rivendita ed all’avviamento con licenza di esercizio (quest’ultimo determinato in Lire 731.745.000); – la circostanza che il corrispettivo fosse stato pattuito mediante pagamento della rendita annua vitalizia a favore del cedente e della moglie, concretava solo una modalità finanziaria di esecuzione del pagamento, ma non integrava un costo deducibile; atteso che solo l’avviamento, iscritto in bilancio, poteva trovare riconoscimento in deduzione sulla base delle prescritte quote annuali di ammortamento.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso con conseguente conferma della sentenza di secondo grado, ha osservato che, per quanto concerne il regime fiscale posto a carico del cessionario, l’ammontare della rendita vitalizia assunto a corrispettivo anche se dilazionato della cessione stessa, non costituisce costo di gestione deducibile ai sensi dell’art. 109 T.U.I.R.; trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio, bensì di acquisizione dell’azienda. Così da rilevare esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all’attivo di bilancio nei limiti del costo di acquisizione come previsto dall’art. 2426 c.c., n. 6) e del suo ammortamento (art. 103 T.U.I.R.).