Fonte: www.federfarma.it

Anche i farmaci comprati online possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, sempre che il contribuente certifichi con la necessaria documentazione natura del prodotto, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario. E’ la precisazione che arriva dalla circolare pubblicata martedì scorso dall’Agenzia delle Entrate che, come ogni anno, riassume insieme alla Consulta nazionale dei Caf le diverse tipologie di spesa deducibili dal reddito o detraibili dall’imposta.

Alla voce “spese sanitarie”, l’Agenzia elenca le spese mediche generiche e l’acquisto di farmaci, le prestazioni mediche specialistiche, le spese per assistenza specifica e analisi, le indagini radioscopiche, le terapie, le prestazioni chirurgiche (incluso il trapianto di organi) e i relativi ricoveri, le degenze, l’acquisto o affitto di protesi e dispositivi medici, le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

Per quanto concerne, in particolare, le spese per farmaci, possono essere portati in detrazione i farmaci, con e senza obbligo di ricetta, e i medicinali omeopatici; non sono invece né detraibili né deducibili gli acquisti di “parafarmaco” come integratori alimentari, prodotti fitoterapici e colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica. «La detrazione» precisa la circolare «spetta anche per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza». Le spese per medicinali, ricorda ancora l’Agenzia delle Entrate, sono detraibili se l’ammontare è certificato «da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui siano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario».