Fonte: www.federfarma.it

Il titolare è tenuto a versare i contributi Inps ai coadiutori familiari non farmacisti che lavorano nella sua farmacia. Lo afferma la sentenza del 20 luglio scorso con cui la Cassazione è tornata sul tema confermando una volta di più il proprio orientamento. Dei contenuti riferisce il numero sei di Lexfarma, il bollettino di giurisprudenza in farmacia realizzato dall’ufficio legale di Federfarma: secondo la Corte, in particolare, «la natura di impresa commerciale delle farmacie non è posta in discussione: accanto all’attività protetta di produzione di galenici e vendita di specialità medicinali, esercitabile solo da soggetti muniti di apposito titolo ed iscritti all’albo professionale, si affianca infatti l’attività commerciale di vendita di articoli parafarmaceutici», ossia «attività di vario tipo demandabili a non farmacisti».

La qualificazione della farmacia come impresa commerciale, peraltro, «non esclude la altrettanto indubbia natura di “professione liberale” dell’attività del farmacista, per il quale è prevista un’apposita assicurazione (D.lgs. 233/1946, articolo 21), con la conseguente esclusione dello stesso dall’assicurazione commercianti; tale esclusione è coerente con la finalità di evitare duplicazioni di assicurazione, finalità che non si riscontra riguardo agli eventuali coadiutori familiari non farmacisti».