fonte: www.farmacista33.it
Per i farmacisti che svolgono attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi è necessario presentare una estensione del rischio. Le novità dall’Inail
Per i dipendenti di farmacia che svolgano attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, è necessario presentare una estensione del rischio attraverso una denuncia di variazione all’Inail, comunicando, per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre, le retribuzioni presunte. La nuova incombenza è stata indicata dall’Inail in una circolare del 15 giugno in cui, a seguito di accertamento tecnico, sono state sottoposte ad analisi le nuove attività in capo alle farmacie, per ora avviate in via sperimentale e ad adesione volontaria.
Con vaccini e tamponi aumentano rischi per dipendenti. La circolare Inail
Nel documento, l’Inail richiama le novità introdotte con la Legge Bilancio, modificate con la legge Sostegni, e declinate con l’Accordo quadro nazionale. La voce di rischio “nella gestione terziario nella quale le farmacie sono espressamente previste” (2110), spiega l’Inail, “ricomprende i servizi di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (per esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi”. In particolare, in questo ultimo caso, “si intende quelle rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”, test “che, in via ordinaria, sono gestibili direttamente dai pazienti, non richiedendo il supporto di un operatore sanitario”. Da queste “sono escluse in ogni caso l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti”. Ma, l’erogazione di “prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello indicato e ricade, in quanto esplicitamente previsto, alla voce 0311. Pertanto, tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata”.
Nuovi adempimenti per le farmacie. Ecco i passaggi e la deadline
Che cosa occorre fare per Inail? “Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) con il servizio online entro il 15 luglio, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre. La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività come da indicazioni di cui alla presente e a emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso”. La mancata comunicazione all’Inail delle variazioni comporta l’applicazione di sanzioni civili o amministrative.
I casi dei titolari individuali, collaboratori famigliari o soci e collaboratori esterni
Il punto, secondo quanto si apprende, ha sollevato le perplessità di alcune farmacie e da Federfarma è stato sottolineato che le nuove attività si collocano in un contesto emergenziale. Sul tema è stato chiesto un Parere di uno studio legale, sulla cui base, Federfarma, tra i vari aspetti, ha anche specificato – come emerge da una comunicazione sulla Filodiretto -, che “per quanto concerne l’effettivo ambito di applicazione, il Titolare (individuale) di Farmacia, anche qualora sia il soggetto che esegua direttamente e personalmente la somministrazione dei vaccini o l’effettuazione dei tamponi, non sarà tenuto ad alcuna denuncia di variazione in quanto la sua posizione (di datore di lavoro) non è coperta dall’obbligo assicurativo Inail”. Qualora poi “la gestione della Farmacia avvenga sotto forma di impresa familiare o di società di persone, i collaboratori familiari o i soci, iscritti all’ordine, sono iscritti obbligatoriamente all’Inail”. Per “i collaboratori coordinati e continuativi valgono le stesse classificazioni di rischio dei lavoratori subordinati, tuttavia, il pagamento del premio assicurativo è ripartito in misura di 1/3 sul collaboratore e di 2/3 sul datore di lavoro”. Infine, in merito al personale dipendente, “potrà essere indicata che non eÌ la lavorazione esclusiva e, pertanto, potrà essere specificata la percentuale dell’orario di lavoro che si dedicherà all’attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi e, conseguentemente, la relativa retribuzione percepita dal dipendente per tali attività”.