Fonte: www.farmacista33.it

Finisce oggi il regime transitorio per i contratti a tempo determinato già in corso, previsto dalla cosiddetta Legge Dignità (L. 96/2018) e da domani tutte le proroghe e i rinnovi avverranno secondo le nuove regole. La data è di fatto una sorta di spartiacque: ai contratti rinnovati entro il 31 ottobre vengono, quindi, applicate le vecchie regole, per quelli il cui rinnovo o proroga cade a partire dal primo novembre vale la stretta prevista dal pacchetto Dignità. Mentre per quanto riguarda i contratti stipulati ex novo lo spartiacque è il 14 luglio: da quel momento le regole sono quelle contenute nella nuova Norma. Come si ricorderà, il dispositivo aveva introdotto una stretta ai contratti a termine che impattava su durata massima e proroghe possibili, ma con la conversione in legge del Decreto era stato introdotto un periodo transitorio per i rapporti in corso, per mitigare i problemi di applicabilità, determinando di fatto quattro possibili regimi. Vale la pena ricapitolare i contenuti e la situazione che si è venuta a creare.

Che cosa prevedono le nuove regole per rinnovi e proroghe?
Dal 1° novembre, scatta in toto il nuovo regime: qualsiasi proroga o rinnovo di contratto a termine già avviato viene effettuata secondo i paletti fissati dalla Legge Dignità. In particolare, va ricordato che la durata massima del contratto a termine, nella sua prima stipula, è fissata in 12 mesi e entro questo periodo i rinnovi sono previsti senza causale. Oltre questi primi 12 mesi, è possibile la proroga ma a determinate condizioni, che vanno specificate nella causale: «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria». In questi casi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi», con al massimo, in quell’arco temporale, quattro proroghe, invece delle cinque di prima, che potevano essere effettuate nell’arco di 36 mesi. In assenza delle condizioni specificate, «il contratto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi». In ogni caso, «i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni riportate»

Che cos’è il periodo transitorio?
Per ovviare alle problematiche relative al passaggio da un regime all’altro, è stato previsto un periodo transitorio, che scade appunto il 31 ottobre. In sostanza, per quanto riguarda i contratti già in essere, se la proroga o il rinnovo avviene entro questa data, il tetto massimo è, complessivamente, di 36 mesi, senza necessità di causale, mentre se avviene dal 1° novembre, il tetto è di 24 mesi, con causale (e alle condizioni di cui sopra). Il Sole 24 Ore stima in 521mila i dipendenti a termine in scadenza di contratto tra ottobre e dicembre. Da quanto si apprende, le aziende di tutti i settori stanno, quindi, valutando, anche per i contratti in scadenza successivamente, se anticipare o meno il rinnovo. Va chiarito comunque che il regime transitorio vale solo per le regole relative a durata massima, proroghe e rinnovi: la maggiorazione contributiva prevista dello 0,5% vale invece per tutti i rinnovi a partire dal 14 luglio.

Per i nuovi contratti?
La data che segna il cambio di regime è il 14 luglio: a partire da questo momento, tutti i nuovi contratti a termine seguono le nuove regole: «il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui sopra» con, quindi, massimo 4 proroghe e tetto di 24 mesi. In caso di violazione, come abbiamo visto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Ad ogni rinnovo, scatta un aumento dello 0,5% per i contributi addizionali a carico dell’azienda, anche in regime di somministrazione.

Bonus assunzioni giovanili
Si ricorda che nel pacchetto di norme è contenuta anche la proroga del bonus per le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti per gli under 35, che è stato esteso anche al 2019 e 2020: «l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile». Il bonus, in assenza dell’intervento, sarebbe stato destinato, negli anni 2019 e 2020, ai soli under 30, mentre con la Legge Dignità andrà a chi «non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo e non è stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Francesca Giani