fonte: www.farmacista33.it

Il cosiddetto Decreto Polizze che entra in vigore il 16 marzo 2024, disciplina i requisiti minimi delle assicurazioni per strutture sanitarie ed esercenti professioni sanitarie. Ecco le novità e le ricadute per i farmacisti
Decreto Polizze: novità in vigore su responsabilità professionale. Ricadute e vantaggi per farmacisti
Entra in vigore oggi il cosiddetto Decreto Polizze, che contiene il regolamento sulla determinazione dei requisiti minimi delle assicurazioni per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. Un passaggio importante – ulteriore step di attuazione della legge Gelli-Bianco – che ha ricadute sull’ambito assistenziale e sugli operatori sanitari, farmacisti inclusi. Tra le previsioni, c’è anche il richiamo alla misura che vincola l’efficacia delle polizze all’espletamento del 70% dell’obbligo formativo. Il tema è al centro di un webinar di Farmacista33, che vede come ospite Rodolfo Pacifico, avvocato del Centro sutdi Diritto sanitario e farmaceutico.

Decreto Polizze: le ricadute e i vantaggi per i farmacisti
«Il decreto Polizze – 232/2023, Gazzetta Ufficiale del primo marzo – formulato dal Ministero delle Imprese, di concerto con i Ministri della Salute e delle Finanze, è uno degli step attuativi della Legge Gelli – Bianco, che interviene nel complesso ambito delle responsabilità in sanità – è l’intervento di Pacifico. – Tale cornice normativa ha avuto diversi pregi, tra cui quello di affermare una logica il più possibile preventiva».

Un altro aspetto importante è poi quello di «non limitare lo sguardo al solo ambito medico, ma di inquadrare il tema della responsabilità in termini più ampi, comprendendo l’intero sistema e l’insieme degli operatori e dei professionisti che svolgono attività sanitarie, tra cui, di conseguenza, anche i farmacisti».

Il provvedimento in questione si occupa di un aspetto di particolare importanza che è «quello delle assicurazioni obbligatorie. Al di là di alcune questioni interpretative che restano aperte, nel complesso, le ricadute all’interno delle categorie e delle professioni sanitarie sono per lo più positive. Innanzitutto, si va a determinare una sorta di standardizzazione delle polizze, definendo una serie di garanzie minime per l’assistito, per la struttura e per il professionista. Le compagnie assicurative, per altro, avranno due anni di tempo per adeguare i contratti alle nuove regole e ai nuovi massimali di copertura».

Standardizzazione dei contratti a garanzia di pazienti, strutture e professionisti
Per scendere nel dettaglio, «vengono in sostanza fissati i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione e l’oggetto della garanzia assicurativa: le polizze dovranno cioè avere un contenuto minimo». Un nucleo di indicazioni è dedicato di fatto alla definizione dei «massimali minimi di garanzia delle coperture dei contratti assicurativi obbligatori, che vengono individuati per diverse classi di rischio, anche a seconda dell’invasività della prestazione sanitaria». Normato poi l’ambito della rimodulazione del premio: «Si prevede, ad ogni scadenza contrattuale, con un preavviso di almeno 90 giorni, la variazione in aumento o in diminuzione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. La variazione in diminuzione è prevista poi anche in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti».

Ma un tema di rilievo che è stato affrontato dal decreto è il riferimento all’efficacia retroattiva delle polizze e all’ultrattività: «La garanzia assicurativa è prestata nella forma claims made; opera, cioè, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso poi di cessazione definitiva dell’attività dell’esercente la professione sanitaria, anche per attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia, incluso il periodo di retroattività».

Un nodo a cui prestare attenzione è l’obbligo formativo: ecco perché
Tra gli altri aspetti, «è importante sottolineare come il regolamento dia una definizione chiara dell’esercente la professione sanitaria», indicato come “il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria. A essere prevista inoltre è la casistica dell’attività libero professionale “svolta cioè dall’esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all’interno della stessa”.

In generale “l’esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L’esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.

Mentre un ulteriore aspetto «da evidenziare – secondo l’avvocato – e su cui occorre che i professionisti prestino la massima attenzione riguarda il rapporto tra formazione e copertura: nell’articolo 8, in cui vengono specificate le eccezioni che sono opponibili al danneggiato – previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto -, viene richiamata la previsione veicolata dal piano attuativo del Pnrr, che vincola l’efficacia delle polizze all’espletamento del 70% dell’obbligo formativo. Come si ricorderà, il riferimento è stato spostato al triennio in corso, 2023-2025».