Fonte:www.farmacista33.it
Detenzione farmaci scaduti, multa se quantità è modesta. Dubbi su discrezionalità La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio. Recita così il comma 4 dell’art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 pubblicata in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.25 del 31-01-2018) che entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio e che secondo Maurizio Cini presidente dell’Asfi, in caso di controlli «concede una discrezionalità preoccupante» in quanto si potrebbe procedere con una sanzione pecuniaria oppure, se le condizioni indicate nel comma fossero escluse, all’apertura di un procedimento penale. Cini ricorda che «negli anni si è consolidata una giurisprudenza penale che ha sempre applicato l’art. 443 del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni) nel caso di detenzione di medicinali scaduti, nonostante l’obbligo dell’indicazione della scadenza sulle confezioni risalga al 1983 ed il codice penale al 1930». La nuova norma va infatti a sostituire il terzo comma dell’art. 123 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) secondo cui “il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall’art. 443 del codice penale”.
«Sicuramente – precisa Cini – si sentiva il bisogno di una norma ad hoc che prevedesse una distinta ipotesi di illecito per la detenzione di medicinali che, semplicemente, avevano superato la data di scadenza. Ovviamente con una sanzione amministrativa pecuniaria data la scarsa, se non nulla, pericolosità della sola detenzione. Ora il legislatore ha sostituito la norma del Tuls». E aggiunge: «Prescindendo da alcuni aspetti di critica, comunque rilevanti, circa la formulazione dell’intera norma, quello che preoccupa è l’applicazione della norma stessa in sede di attività ispettiva. Concede una discrezionalità preoccupante per i direttori di farmacia ai quali si potrebbe applicare la sanzione pecuniaria come pure, escludendo le condizioni descritte nella parte del testo, trasmettere rapporto alla Procura della Repubblica per l’apertura di un procedimento penale.(SZ)