Fonte: www.farmacista33.it

Le diverse fasi dell’emergenza sanitaria hanno visto un susseguirsi di misure anche in merito all’obbligo di indossare mascherine, dispositivi di protezione, FFP2, e hanno portato i farmacisti a interrogarsi sulla loro gestione fiscale e sulla possibilità, per il cittadino, di detrarre tali spese. Il quadro di riferimento è andato chiarendosi per successivi interventi e da ultimo in una interrogazione parlamentare rivolta al Mef emerge un nodo. Quale è la situazione?

Detraibilità di FFP2 e FFP3: il Mef ricapitola le condizioni
L’emergenza sanitaria ha determinato un forte incremento, per cittadini e famiglie, delle spese connesse ai cosiddetti beni anti-Covid e le ultime misure che hanno introdotto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 sono state oggetto di attenzione anche in merito alla possibilità di detrarre tali costi. Il tema non a caso è stato oggetto di una recente interrogazione parlamentale sull’opportunità di avviare iniziative per favorire la detraibilità di tali dispositivi, a cui ha risposto il Mef che, al contempo, ha richiamato il quadro relativo alla gestione fiscale. In particolare, nell’intervento, viene fatto riferimento alle “regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del COVID-19” contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020. “Le spese sostenute per l’acquisto di Dpi, come le mascherine” si legge nel documento del Mef “possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD «spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella Banca dati dei dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell’elenco, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Di conseguenza, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione”. Per il Mef, d’altra parte, “la necessità di qualificare un prodotto come dispositivo medico attiene a ragioni di tutela della salute pubblica. Pertanto, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’individuazione delle spese sanitarie detraibili occorre far riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche”, verificando “se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal Ministero. A tal fine, con riferimento ai dispositivi medici è possibile consultare l’elenco tramite il sistema Banca dati dei dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della salute”.

Tamponi e vaccini: la gestione dello scontrino
Intanto, sempre in tema di beni legati all’emergenza sanitaria, un’altra questione su cui l’attenzione è alta è la gestione dello scontrino, in particolare in relazione all’Iva, e, al riguardo, va ricordata la recente consulenza giuridica (n. 3 del 14/2/22) dell’Agenzia delle Entrate, molto articolata, che ha risposto a una serie di questioni poste da Federfarma. Uno dei molti aspetti trattati ha riguardato la gestione di tamponi e vaccini: “Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso” si legge nel documento dell’Agenzia, “le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti” delle direttive europee “e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”. Lo stesso vale per “le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi connesse”, ma in entrambi i casi l’esenzione va intesa “senza pregiudizio in capo all’Istante del diritto alla detrazione dell’imposta. Per le operazioni in esame l’utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) eÌ ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione IVA”.