Fonte: www.farmacista33.it
Svariati siti web vendo via Internet preparati officinali e i medicinali veterinari ma questa tipologia di farmaci non può essere venduta on line. Così recita una circolare inviata da Federfarma nazionale per rispondere ad alcuni quesiti inviati da alcune Associazioni provinciali in merito alla «liceità dell’esitabilità di formule officinali attraverso il canale “online”» vale a dire «quei medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea e destinati ad essere forniti dalle farmacie direttamente ai propri pazienti».

Secondo il sindacato la normativa è chiara e «l’illegittimità della vendita online delle formule officinali si desume chiaramente dalla normativa di riferimento il D. Lgs n. 219/2006 così come modificato nel 2014 (D.lgs. n. 17) dalle norme relative alla vendita online dei farmaci senza ricetta». La circolare inoltre ricorda che il decreto 219 «esclude dal proprio ambito di applicazione, all’articolo 3, tutte le preparazioni del farmacista, ovvero formule officinali e magistrali, regolando esclusivamente i farmaci preparati industrialmente. Gli articoli del decreto 219 che prevedono la vendita online dei farmaci senza ricetta si riferiscono, necessariamente, ai soli medicinali prodotti industrialmente, gli unici che ricadono nel proprio ambito di applicazione». Proprio per tale ragione, conclude la circolare, «la vendita online di farmaci senza ricetta, non può applicarsi alle formule officinali che non richiedono presentazione di prescrizione medica» e «analogamente, la stessa esclusione vale per i farmaci veterinari, anch’essi esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. n.219/2006 (che detta regole solo per farmaci ad uso umano) in quanto regolamentati da differente atto normativo (D.lgs. n.193/2006)». (SZ)