fonte: www.farmacista33.it

Dopo una richiesta avanzata dalla Fofi il ministero della Salute ha confermato l’incompatibilità nell’esercizio contemporaneo delle professioni di farmacista e di biologo
A fronte di una richiesta di interpretazione evolutiva dell’art. 102 del Decreto Regio 1265/1934 avanzata dalla Fofi, il ministero della Salute ha confermato l’incompatibilità nell’esercizio contemporaneo delle professioni di farmacista e di biologo.

Lo rende noto la Federazione degli Ordini dei farmacisti che lo scorso febbraio aveva inviato la richiesta di chiarimento al ministero portando come argomentazione anche l’introduzione di nuove normative che hanno comportato “il riconoscimento di altre professioni sanitarie, nonché l’introduzione della disciplina della farmacia dei servizi” proprio per “indurre ad interpretare l’art. 102 in una prospettiva evolutiva”.

La richiesta della Fofi: interpretazione in prospettiva evolutiva
Nella sua richiesta, la Fofi aveva evidenziato che nell’articolo 102 si prevede il divieto cumulativo all'”esercizio della farmacia” e non all’esercizio della professione di farmacista. Ciò, secondo la Fofi, “porterebbe a ritenere che sia precluso l’esercizio contemporaneo, nella struttura della farmacia, nella professione di biologo di farmacista da parte dello stesso professionista, il quale, potrebbe invece esercitare contemporaneamente, con la possibilità della doppia iscrizione all’albo dei farmacisti e dei biologi, professione di biologo in luoghi diversi dalla farmacia stessa ovvero sia in luogo diverso dove esercita la professione di farmacista”. Dal canto suo il Ministero osserva che sempre nell’articolo 102 Tuls si stabilisce che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. E aggiunge che l’articolo “è rimasto invariato anche a seguito delle entrate in vigore della legge n. 3/2018, la quale però all’articolo 9 statuisce il passaggio dell’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi dal ministero della Giustizia al ministero della Salute riconoscendo pertanto la professione del biologo come sanitaria”.

Ministero conferma incompatibilità
E ha ribadito, rinviando alle “considerazioni già espresse dall’ufficio legislativo di questo ministero nota 8 febbraio 2018”, che la norma di cui al menzionato art. 102 “interviene sul cumulo soggettivo, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”. Resta fermo, precisa la Fofi in una circolare che dà conto della risposta ministeriale, “che il biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, può svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie”.