fonte: www.farmacista33.it

E’ in corso la campagna del Ministero della Salute per sensibilizzare gli assistiti a cui, secondo le indicazioni del Garante della Privacy, è richiesto un passaggio, da compiere entro fine giugno, per chi intendesse opporsi al caricamento dei propri dati sanitari antecedenti il maggio 2020. Ecco cosa c’è da sapere
Fascicolo sanitario elettronico. Inserimento dati, opposizione a pregresso, consenso a consultazione: scadenze e operatività da sapere
Il Fascicolo Sanitario Elettronico fa parte del percorso di potenziamento della sanità digitale, anche grazie ai fondi del Pnrr, per consentire la costruzione di un punto unico di condivisione e aggregazione dei documenti sanitari e socio-sanitari relativi ai cittadini. Sul tema è partita la campagna del Ministero della Salute per sensibilizzare e agli assistiti, secondo le indicazioni del Garante della Privacy, è richiesto un passaggio, da compiere entro fine giugno, per chi intendesse opporsi al caricamento dei propri dati sanitari antecedenti il maggio 2020. Sul punto, non mancano dubbi da parte dei pazienti che si rivolgono anche ai farmacisti per avere informazioni. Ecco quali sono i passaggi per i cittadini.

FSE: alimentazione dei dati automatica e opposizione al pregresso: i passaggi
L’idea alla base del Fascicolo sanitario elettronico è quello di portare tale strumento a essere un punto di accesso ai servizi sanitari del paziente, in modo da facilitare i processi di cura e presa in carico, semplificare la gestione da parte del cittadino, e consentire la consultazione e il popolamento dei dati sanitari in tutto il territorio nazionale e non solo nella regione di residenza dell’assistito. All’interno del percorso di potenziamento di tale strumento, per incrementare l’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, come chiarito dal Ministero, il caricamento dei dati avviene in maniera automatica, con conseguente eliminazione del “consenso all’alimentazione” previsto dalla normativa precedente. Ma per i dati e i documenti sanitari generati da eventi clinici antecedenti al 19 maggio 2020 l’assistito può esercitare il diritto di opporsi all’alimentazione del FSE tramite il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso”. Tale opzione va effettuata attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria all’indirizzo www.sistemats.it ed è stata resa disponibile dal 22 aprile fino al 30 giugno 2024. Il mancato accesso al servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso” o l’accesso al servizio senza registrare la propria opposizione comporterà il caricamento automatico dei propri dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020.
Operativamente, per esprimere il diniego, l’assistito deve accede al servizio on line “FSE-Opposizione al pregresso” mediante strumenti di identità digitale – SPID; CIE; CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Qualora l’assistito non disponga di tali strumenti di identità digitale, può comunque esercitare il diritto all’opposizione accedendo alla funzione on line presente nell’area libera del Sistema TS con Tessera sanitaria oppure codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). È necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la data di scadenza ed è possibile esprimere l’opposizione anche per mezzo di un intermediario.

Il consenso alla consultazione: cos’è e come si esprime
In generale, ricorda il Ministero, per quanto la consultazione del FSE, i professionisti sanitari che prendono in cura un assistito − sia nell’ambito del SSN, sia al di fuori − possono accedere ai dati e ai documenti presenti solo se l’assistito ha preventivamente espresso il proprio consenso alla consultazione. Tale consenso può essere espresso online, accedendo al FSE personale, o secondo le modalità messe a disposizione da ciascuna Regione. Il consenso può sempre essere manifestato o revocato, direttamente dall’assistito. Per i minorenni il consenso alla consultazione è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal rappresentante legale, previa identificazione dello stesso. Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma non permette ai professionisti sanitari che prendono in cura un assistito di acquisire le informazioni ivi contenute. In mancanza del consenso, solo l’assistito e il medico che li ha prodotti possono visualizzare i documenti contenuti nel FSE. L’assistito ha comunque il diritto di non rendere visibili sul FSE i dati e documenti relativi a una prestazione che ha ricevuto (si tratta del cosiddetto “diritto all’oscuramento”). Se questo diritto è esercitato, tali dati saranno visibili solo all’assistito e al medico che li ha prodotti. In qualsiasi momento, tuttavia, l’assistito ha la possibilità di renderli nuovamente visibili a tutti gli operatori sanitari che accedono al fascicolo. In ogni caso, alcuni dati e documenti sono inseriti sin dall’inizio automaticamente nel FSE in modalità oscurata, e quindi visibili solo all’assistito e al medico che li ha prodotti (per esempio, documenti relativi ad atti di violenza sessuale, all’infezioni da HIV, all’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool, a prestazioni erogate alle donne che si sottopongono a interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato e ai servizi offerti dai consultori familiari. Anche in questo caso l’oscuramento dei dati può essere revocato in ogni momento.

FSE 2.0: potenziamento dello strumento e documenti sanitari disponibili
Ma quali sono, anche in prospettiva, i contenuti del FSE? Come si ricorderà, è stato il decreto del Ministero della Salute, Mef e Innovazione tecnologica del 7 settembre 2023 (G.U. Serie Generale del 24 ottobre 2023) a mettere le basi per il potenziamento del Fse, individuandone i contenuti e definendo i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso. In particolare, per quanto riguarda l’elenco di documenti, si prevede: dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); referti; verbali pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico; prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; cartelle cliniche; erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; vaccinazioni; erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; taccuino personale dell’assistito; dati delle tessere per i portatori di impianto; lettera di invito per screening.
Un elemento di rilievo del percorso di potenziamento è costituito dal profilo sanitario sintetico, vale a dire “il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta”. La finalità di tale documento è quella di “favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento dell’assistito al momento del contatto con i servizi sanitari, fermo restando il rispetto del diritto di oscuramento esercitato dall’assistito”. Mentre per quanto riguarda il “taccuino personale questa è una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino. Tali dati e documenti inseriti sono informazioni non certificate e devono essere distinguibili da quelle inserite dai soggetti” che hanno in cura il cittadino.