Fonte: www.federfarma.it
Federfarma rende noto, con una circolare, che nel corso dell’iter di conversione in legge del DL 119/2018, in materia di fatturazione elettronica, il Parlamento ha esteso la platea dei soggetti esonerati da questo obbligo.
Tra i casi di esonero dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, il Legislatore ha ritenuto utile inserire, solo per il prossimo anno 2019, gli operatori sanitari, limitatamente alle fatture relative ai dati che vengono trasmessi al Sistema TS (Tessera Sanitaria). Pertanto, le farmacie sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni certificate dall’emissione del cd. “scontrino parlante”, in quanto tali dati sono trasmessi al Sistema TS. In questi casi, a fronte della richiesta di fattura presentata dal cliente della farmacia prima della effettuazione dell’operazione, si potrà procedere all’emissione di una fattura cartacea.
Infine, sempre tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica sono state incluse anche le associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, gli enti privi di scopo di lucro, che applicano il regime forfettario disciplinato dalla Legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro; oltre detta soglia, la fattura dovrà essere invece emessa elettronicamente, per loro conto, dal cessionario o committente, soggetto passivo d’imposta.
Resta in ogni caso, la disponibilità del servizio di fatturazione elettronica gratuito per tutte le Associazioni Provinciali e le Unioni Regionali aderenti a Federfarma, realizzato da Promofarma, al ricorrere delle predette condizioni (enti privi di scopo di lucro, applicazione regime forfettario ex Legge 398/1991, proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 65.000 euro nell’anno precedente).
Le Organizzazioni territoriali, saranno esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica in relazione ai proventi derivanti dalle marginali attività commerciali esercitate, per le quali permane tuttavia il regime agevolato di tassazione disciplinato dalla citata Legge 398/1991.