Fonte: www.farmacista33.it

Un punto su come gestire il trattamento fiscale riservato alle varie tipologie di spese, come i buoni pasto e i corsi di formazione, relative ai dipendenti della farmacia
Al centro del dibattito di questi giorni c’è il rilancio del Paese, accanto al grido di allarme delle parti sociali che lo compongono, dalle imprese ai sindacati. A essere denunciato è anche un crollo dei consumi, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, per la stabilità di imprese e posti di lavoro e le ripercussioni sull’indotto.

Tante sono le misure che sono state approntate in questi mesi per sostenere la ripresa, anche se alcune stentano a essere operative, ma un aiuto può arrivare anche da quelle che sono, in un certo senso, strutturali o comunque già varate. A fare il punto è Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che, in un articolo pubblicato su Punto Effe n. 8/2020, ripercorre «il trattamento fiscale riservato alle varie tipologie di spese relative ai dipendenti più facilmente ricorrenti nell’ambito della farmacia», sulla base della disciplina che emerge dalla Legge Bilancio 2020.

Spese per dipendenti: orientarsi tra adempimenti e limitazioni di ogni voce
Si tratta di un ambito che, come spiega De Carli, va correttamente gestito, per poter fruire di eventuali vantaggi e non incorrere in problematiche. In particolare, «per ogni casistica di spesa», spiega De Carli, «il legislatore ha predisposto adempimenti e limitazioni che hanno il duplice scopo di rendere difficili elusioni contributive (quali tipicamente l’erogazione di compensi “in natura” sotto forma di beni e servizi) o fiscali (come le deduzioni di costi non inerenti in quanto di natura personale). Aggravate dal fatto che in determinate fattispecie o qualora non vengano rispettate determinate soglie di spesa, l’erogazione da parte dell’azienda viene considerata fringe benefit a favore del collaboratore, con la conseguenza che il valore di tale benefit sarà assoggettato a contribuzione anche a carico della farmacia e comporterà per il dipendente una riduzione della busta paga in misura pari alla tassazione del benefit stesso».

Corsi di formazione: totale il riconoscimento fiscale
Un primo capitolo affrontato riguarda la formazione: «Le spese che l’impresa sostiene per corsi di formazione professionale dei dipendenti sono considerate costi di produzione dell’impresa e non una forma di retribuzione in natura (Circolare n. 326/E del 23/12/97) anche se producono un indubbio arricchimento professionale del partecipante. Pertanto, il riconoscimento fiscale degli stessi è totale, anche per quanto riguarda l’Irap. La deducibilità e la conseguente non imponibilità in capo ai collaboratori non è limitata a quanto previsto obbligatoriamente dal contratto collettivo a carico della farmacia, così pure non è condizionata dalla tipologia di contratto in essere (a termine, a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, eccetera). I costi possono essere sostenuti direttamente dalla farmacia, la quale riceverà dall’organizzatore dell’evento una fattura (o ricevuta, quietanza o altro documento connaturato alla specifica situazione giuridica dell’emittente) intestata alla azienda e recante la descrizione del servizio erogato e dei partecipanti. In tal caso l’eventuale Iva sarà interamente detraibile, mentre nella situazione del dipendente che provvede a pagare per proprio conto la spesa di partecipazione al corso, il documento rilasciato a quest’ultimo permetterà la deducibilità ai fini delle imposte dirette del rimborso effettuato, ma non il recupero dell’Iva».

Buoni pasto: cosa è cambiato da gennaio
Un altro punto di interesse riguarda la disciplina relativa ai buoni pasto: «I limiti giornalieri entro i quali il buono pasto corrisposto al dipendente non costituisce reddito – e pertanto non è assoggettato alla contribuzione obbligatoria ed è interamente deducibile per la farmacia (anche ai fini Irap) a partire dal primo gennaio 2020 – sono di 8 euro (erano 7) per i ticket elettronici e 4 euro (erano 5,29) per i ticket cartacei. È chiaro l’intento del legislatore di favorire l’utilizzo delle card elettroniche, tant’è che anche la detrazione, integrale, dell’Iva (al 4 per cento) è limitata all’utilizzo dei buoni elettronici. È facile comprendere che l’utilizzo di buoni pasto può essere una apprezzata soluzione per una integrazione della remunerazione mensile senza dovere caricare la farmacia di oneri accessori».

Omaggi: attenzione al tetto sul costo totale al pubblico
Infine, c’è il capitolo omaggi: «Anche per gratificare i propri collaboratori di un semplice presente, evitando di incorrere in comportamenti fiscalmente inadeguati, occorre munirsi di pazienza per seguire le numerose regole previste, che, nel caso specifico, impongono di considerare diversamente i beni oggetto o meno dell’attività dell’azienda». Va detto che «occorre porre attenzione a evitare che anche gli omaggi costituiscano redditi in capo ai dipendenti con le solite conseguenze più volte evidenziate. Sarà quindi opportuno utilizzare la normativa che esclude tale eventualità in caso di erogazioni liberali sotto forma di beni o servizi (non quindi di denaro) non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro pro capite, da intendersi come valore di prezzo al pubblico. Pertanto, è consigliabile che gli omaggi in natura ai dipendenti siano mantenuti entro detto limite annuo complessivo, da calcolare sommando tutti i benefici in natura erogati ai dipendenti. Detta soglia peraltro non costituisce una franchigia, per cui il superamento anche per importi minimi comporta la perdita dell’intero beneficio».
In generale, diverse sono le procedure, a seconda che vengano ceduti oggetti il cui commercio rientra nell’attività propria di farmacia, qualunque sia il loro valore unitario, o meno. Nel primo caso:
– il costo, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap, è interamente deducibile;
– l’Iva in acquisto è detraibile ma essendo tali cessioni assoggettabili a Iva vengono consentite (circolare n. 32 del 27/04/73) procedure alternative rispetto alla fattura elettronica con addebito dell’Iva al cessionario a titolo gratuito.
Se vengono invece omaggiati di beni estranei all’attività di farmacia di qualsiasi valore unitario:
– il costo è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
– l’Iva in acquisto è totalmente indetraibile (R.M. 66350 del 16/10/1990), ma al momento della cessione non occorre battere né documento commerciale né compilare l’autofattura.