fonte: www.farmacista33.it

Le novità relative al sistema di tassazione per dipendenti e Attività, in vigore da inizio anno, si sono poste l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale, imprimere una crescita economica e sociale, ma anche di incentivare l’offerta di lavoro e l’attività imprenditoriale.

Si tratta di interventi che hanno riguardato la determinazione dell’Irpef, con effetti sulle buste paga, nonché l’applicazione dell’Irap. Ma come funzionano le modifiche per i lavoratori e per le imprese? Che cosa succede laddove non siano state applicate sin dall’inizio dell’anno? A fare chiarezza è una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Nuove aliquote Irpef: Agenzia chiarisce funzionamento e correttivi
La Legge Bilancio 2022 ha introdotto novità sia nel metodo di calcolo dell’Irpef sia in merito all’applicazione dell’Irap. Per quanto riguarda le buste paga, come già anticipato, le aliquote Irpef sono state ridotte da cinque a quattro, con la soppressione dell’aliquota del 41%, l’abbassamento dal 27% al 25% della seconda e dal 38 al 35% della terza – che si applica ai redditi fino a 50.000 euro. Inoltre è stato previsto che la tassazione del 43% scatti per i redditi sopra i 50.000 euro, mentre in precedenza era applicabile sui redditi eccedenti i 75.000 euro. Nel dettaglio, quindi, le nuove aliquote sono del 23% sui redditi fino a 15mila euro, del 25% sullo scaglione tra 15mila e 28mila euro, del 35% tra 28mila e 50mila e del 43%, come detto, sui redditi superiori. Tra gli aspetti sottolineati nel chiarimento dell’Agenzia delle Entrate c’è un focus sulle modifiche apportate alle detrazioni d’imposta da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi. In particolare, a essere sottolineata è la rimodulazione del regime di detrazioni per scaglioni di reddito e la previsione di “correttivi” in aumento nel caso in cui il reddito complessivo rientri in determinate soglie. Tra gli altri aspetti evidenziati, si fa anche riferimento all’aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, per la fascia di reddito superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro. L’Agenzia ha chiarito che tali correttivi vanno corrisposti sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno sia necessario ricalcolare la detrazione effettivamente spettante. Viene poi ribadito che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata, quali quelli relativi alla sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale o per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde. Dall’Agenzia, a ogni modo, viene fatto un calcolo in termini di risparmio d’imposta: prendendo il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a 50.000 euro, il risparmio d’imposta nel 2022 rispetto al 2021 risulta pari a 739 euro; nel caso invece di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a 30.000 euro, tale cifra si attesta a 84 euro.

Applicazione e tempistica della nuova tassazione
Un punto sottolineato riguarda poi l’ambito di applicazione temporale: “Le modifiche normative” è il chiarimento “entrano in vigore il primo gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, quindi, applicabili le disposizioni prima vigenti. Tuttavia, qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche alle detrazioni per figli a carico, si ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative entro il mese di aprile, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022”.

Esclusione Irap: ecco chi ne beneficia
Infine, per quanto riguarda l’Irap, è prevista l’esclusione, a “decorrere dal periodo d’imposta in corso al primo gennaio 2022 per: a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, tra cui anche farmacie e parafarmacie. Si ritiene che in questa categoria rientrino l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, che quindi non sono soggette all’Irap. b) le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti in Italia. Restano assoggettate invece le persone fisiche in forma associata. L’esclusione di tali soggetti determina la cessazione “degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento della imposta, compresi gli acconti. Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”.