Fonte: www.farmacista33.it

L’obiettivo Dl n. 1/2012 non è garantire una rendita di posizione ai titolari di una sede, ma l’efficacia del servizio per la popolazione, la cui valutazione è riservata al potere discrezionale della competente autorità.

Ancora una volta il Consiglio di Stato ha avuto occasione di fornire la chiave di lettura del decreto legge n. 1/2012 di cosiddetta liberalizzazione delle farmacie.

Il processo avviato nel 2012 non comporta che il Comune preveda l’allocazione delle nuove sedi con priorità nelle zone scarsamente abitate, ma l’obiettivo prioritario di assicurare un’equa distribuzione sul territorio. Solo in via aggiuntiva è inquadrabile il criterio ulteriore che implica di tener conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Il supremo giudice amministrativo ha riaffermato il principio secondo cui non può pretendersi che la nuova sede venga necessariamente localizzata in una zona periferica, lontana il più possibile dalla quella della farmacia “storica” del paese, al fine di ridurre al massimo lo sviamento di clientela.

Lo scopo della norma di riforma non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità. È stato quindi rigettato l’appello proposto da due titolari di farmacie contro la sentenza TAR confermativa dei provvedimenti amministrativi di istituzione di tre nuove sedi.

Avvocato Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Consiglio di Stato 4231 del 11 luglio 2018 su www.dirittosanitario.net