Fonte: Farmacista33| 11 aprile
Disattese le ragioni del datore di lavoro poste a sostegno sia della giusta causa che del giustificato motivo. Ogni qual volta il datore di lavoro reagisca con il licenziamento ad un inadempimento del lavoratore siamo di fronte ad un licenziamento disciplinare
La titolare di alcune strutture farmaceutiche, a contestazione dell’impugnazione del licenziamento intimato al proprio dipendente assunto come magazziniere, osservava che il lavoratore si era dimostrato irascibile e maleducato. Tale circostanza aveva reso complicati i rapporti con gli altri colleghi i quali avevano chiesto l’allontanamento del dipendente. Da qui la rotazione nelle altre sedi, fino al verificarsi di episodi ritenuti ancora più gravi e tali da giustificare la scelta poi impugnata dal dipendente.
L’impugnazione dell’atto datoriale proposta dal lavoratore a metà 2015 affinché venissero riconosciuti i motivi di censura del provvedimento demolitorio del rapporto di lavoro, è stata accolta dal Tribunale di Milano che ha condannato la Società a riassumere il ricorrente ovvero corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità della retribuzione di fatto. Il giudice del lavoro, in relazione al profilo specifico (il ricorso proposto dal dipendente verteva anche su altri temi), ha delineato un difetto nella procedura adottata a sostegno della scelta risolutiva del rapporto.
Il licenziamento veniva intimato sia per giusta causa che per giustificato motivo oggettivo. In relazione al primo aspetto si è osservato che il licenziamento per giusta causa rientra nell’ambito dei licenziamenti disciplinari, con la conseguenza che il datore di lavoro, come affermato in giurisprudenza, deve rispettare la procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). In altre parole, ogni qual volta il datore di lavoro reagisca con il licenziamento ad un inadempimento del lavoratore siamo di fronte ad un licenziamento disciplinare: indipendentemente dal fatto che il codice disciplinare applicato nell’azienda preveda o meno questa sanzione. Così, in estrema sintesi, il datore di lavoro dovrà contestare esattamente il fatto, invitare il lavoratore a rendere le proprie giustificazioni e, infine, attendere cinque giorni dalla contestazione prima di adottare la sanzione.
Il mancato esperimento di tale procedura costituisce un vizio insanabile che comporta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l’illegittimità del licenziamento intimato. Si è osservato che, in sostanza, a fronte dei comportamenti come dedotti dalla società titolare delle strutture farmaceutiche a sostegno del licenziamento sarebbe stato necessario avviare il provvedimento disciplinare, con diritto di sospensione cautelare, e al termine dello stesso ingiungere il licenziamento. Poiché tale procedura non è stata rispettata, l’atto demolitorio del rapporto di lavoro è stato considerato illegittimo. Nel contempo, ritenuto insussistente anche il profilo del giustificato motivo oggettivo, è stata accolta la tesi sostenuta dal lavoratore. (Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net)