Fonte: www.farmacista33.it
Il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione contro le principali patologie a forte impatto sociale, con anche la presenza del medico in farmacia. È questo un punto che emerge dalla Sentenza (n. 3357 del 7/7/2017) del Consiglio di Stato (Sez. III), «una sentenza» commenta Paola Ferrari, avvocato dell’omonimo studio legale, «che di fatto sdogana la presenza del medico in farmacia e indica modalità e limiti con cui va realizzata». La vicenda riguarda una farmacia che «ha contestato al Tar della Lombardia l’esito della gara indetta dal Comune di Borgo Virgilio (Mn) per affidare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la concessione di gestione della farmacia comunale».

Tra i punti contestati c’era, come si legge nella sentenza, «l’illegittimità del disciplinare di gara relativamente alla inclusione tra gli elementi di valutazione delle offerte tecniche della organizzazione di giornate di prevenzione mediante visite mediche, per la dedotta violazione dell’art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934, dell’art. 15 del r.d. n. 1706 del 1938, dell’art. 1 del d. lgs. n. 153 del 2009 e dell’art. 14 del codice deontologico del farmacista, evincendosi da dette disposizioni il divieto di esercizio dell’attività medica in farmacia» e «l’illegittimità, per vizio derivato, dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione della concessione, nella parte in cui sono stati assegnati 2,40 punti ai controinteressati per avere previsto, nella loro offerta, l’effettuazione di visite mediche in farmacia da parte di un dermatologo e di un odontoiatra». Ma, secondo quanto si legge nella sentenza, «non si tratterebbe di iniziative proibite in assoluto, ma di iniziative possibili a patto che si adottino corrette modalità, a riprova, per comune esperienza, che tali azioni di prevenzione vengono effettuate regolarmente nelle farmacie, senza problematiche di sorta, essendo del tutto logico ritenere che l’attività di prevenzione verrà organizzata in modo tale da rispettare anche sotto questo profilo le disposizioni vigenti in materia». E così, «il dato normativo» «espressamente consente, tra i nuovi servizi, “la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano”. L’evoluzione della normativa in materia mostra dunque che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di apposti programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale. Non sembrano pertanto incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie – collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale – perseguite dall’art. 11, comma 1, lett. b) e lett. c), del d. lgs. n. 69 del 2009, né la disposizione del disciplinare, relativamente alla previsione di giornate di prevenzione attraverso mediche, né a maggior ragione la prevista organizzazione, da parte degli odierni appellati, di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell’ambito della prevenzione di cui si è detto». «Il punto» continua Paola Ferrari «è che la presenza del medico in farmacia è una questione molto delicata. Interpretando la portata della sentenza, occorre distinguere due aspetti: la presenza di un medico in farmacia per esercitare la professione medica clinica strutturata con finalità prescrittive è sicuramente proibita e questo resta un punto fermo; diversa è la presenza occasionale di professioni mediche per giornate di prevenzione soprattutto primaria – cioè quell’insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di malattie. In particolare si tratta di un insieme di attività, azioni ed interventi che attraverso il potenziamento dei fattori utili alla salute e l’allontanamento o la correzione dei fattori causali delle malattie, tendono al conseguimento di uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della collettività o quanto meno ad evitare l’insorgenza di condizioni morbose ed a minimizzarne il rischio d’insorgenza. È un tema che andrebbe affrontato anche nel codice etico del farmacista al fine di chiarirne con esattezza le modalità erogative. Questo permetterebbe anche di sdoganare una volta per tutte la telemedicina preventiva, oggi ampiamente sottoutilizzata rispetto alle possibilità tecnologiche attuali». Un tema, continua Ferrari, «su cui forse gli ordini potrebbero essere di aiuto e dare qualche indicazione». C’è poi un altro aspetto: «Si tratta comunque di due figure» si legge ancora nella sentenza «peraltro del tutto estranee all’organizzazione e alla gestione della farmacia, che solo ed esclusivamente nell’ambito e per le finalità di tali giornate di prevenzione effettuerebbero visite a pagamento, senza che i farmacisti partecipino in alcun modo agli utili che i due professionisti ne ricaverebbero. E del resto, si deve qui osservare, la farmacia comunale, oggetto della procedura, è allo stato ancora fisicamente inesistente, quanto ad ubicazione, locali, concreta suddivisione di essi, e l’effettuazione di visite mediche nell’ambito delle giornate di prevenzione dovrà essere realizzata conformemente non solo alle previsioni del disciplinare, ma anche della normativa in materia e quindi, se del caso, dello stesso art. 45 del r.d. n. 1706 del 1938, sopra ricordato, il quale prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse».