fonte: www.farmacista33.it

Il Cdm ha varato il decreto sulle deroghe all’uso del green pass nelle attività commerciali. Non sarà necessario averlo per accedere a farmacie e parafarmacie
Farmacie e parafarmacie, insieme a negozi di alimentari, articoli sanitari, benzinai, e ottici rientrano tra le attività commerciali legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona” in cui non sarà obbligatorio, dal 1° febbraio esibire la certificazione verde.

Escluse dalle deroghe librerie, edicole, tabaccai, in cui servirà il Green Pass base (da tampone antigenico rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o 72 ore se è molecolare), necessario anche per per consentire l’accesso agli uffici postali, anche per il ritiro della pensione, e alle banche. I controlli, a carico dei titolari degli esercizi saranno fatti a campione. È quanto prevede il nuovo e atteso Dpcm firmato oggi dal presidente Mario Draghi.

Esigenze essenziali e primarie della persona: ecco quali sono
Dal testo del decreto si apprende che il Governo ha inteso definire “le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso (…), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19”.
E la ha distinte in:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio come ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimarket, negozi di surgelati,
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura. (La deroga vale anche per gli accompagnatori, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice);
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

La lista delle attività interessate dalle deroghe
La norma chiarisce che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. Il decreto l’elenco delle attività commerciali di vendita al dettaglio:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.