fonte: www.farmacista33.it

Con una circolare la Fofi interviene nel dibattito sulle sospensioni in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori sanitari.
È sempre più caldo il dibattito attorno alle sospensioni in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori sanitari, dopo la stretta di alcune Asl, che hanno fatto partire lettere, e per i ricorsi ai Tar presentati da alcuni professionisti.

Un tema su cui di recente è intervenuta anche Fofi in una circolare per cercare di fare ordine, in particolare chiarendo che cosa si intenda per sospensione.

Inosservanza obbligo vaccinale: l’atto di accertamento è dell’Asl
Come si ricorderà, a introdurre l’obbligo di vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari – che riguarda anche i farmacisti che operano in farmacie e parafarmacie – è stato il cosiddetto Decreto Covid (Dl 44/2021 convertito nella Legge 76/2021). La disposizione è stata considerata per alcuni aspetti poco chiara e a luglio c’è stata una prima indicazione da parte del Ministero della Salute. A essere chiarito, tra gli altri aspetti, il fatto che “la previsione della sospensione derivante dalla legge è una ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore. La sospensione, dunque, non è disposta dall’Ordine, bensì dalla Asl, e l’Ordine è tenuto prendere atto della stessa e dare comunicazione all’interessato degli effetti dell’atto di accertamento della Asl”. In sostanza, “è attribuito alla Asl il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo, sulla base delle segnalazioni da parte della regione dei nominativi di coloro che non risultano vaccinati, e di dare immediata comunicazione scritta dell’atto di accertamento della inosservanza all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale. Tale atto di accertamento determina la sospensione del sanitario dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in altra qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da Covid-19”.

Sospensione tout court o da determinate mansioni? Il chiarimento della Fofi
E proprio in relazione alla interpretazione di che cosa si intenda per sospensione c’è un ulteriore punto su cui sono stati espressi dubbi: “a seguito di richieste di chiarimento”, scrive infatti Fofi nella circolare di metà agosto, viene “precisato che l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale adottato dalla Asl determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2”. Sulla base dell’interpretazione “letterale della disposizione, la sospensione non riguarda l’esercizio della professione tout court, ma in modo specifico il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2”. Che altre attività professionali “possono residuare”, continua Fofi, “ne eÌ data conferma dal comma 8 del dispositivo secondo il quale il datore di lavoro, ove possibile, adibisce il lavoratore a mansioni diverse. Si tratta, per altro, di sospensione che ha un’operatività massima predefinita – non oltre il 31 dicembre -, e che comunque viene meno qualora il professionista assolva all’obbligo vaccinale”.