Fonte: Farmacista33- Monica Gobbato Avvocato digitale. Docente e consulente di privacy e diritto dell’informatica

Alle persone che entrano in contatto con medici e farmacisti – per finalità di cura come per acquisto di medicine o per richiesta di prenotazione esami o di altre operazioni amministrative – devono essere garantite la più assoluta riservatezza e il rispetto della dignità, secondo il Codice Privacy (d. lgs 196/2003) e i provvedimenti collegati. I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono infatti di particolare delicatezza, per questo definiti dati (super) sensibili e non possono essere diffusi. A essi il Codice attribuisce una tutela rafforzata e stabilisce le regole per il loro trattamento in ambito sanitario, tenendo sempre conto del ruolo professionale dei medici, dei farmacisti e del personale paramedico. La prima cosa che un buon Farmacista deve fare è quello di fornire l’informativa che non deve essere necessariamente per iscritto, potendosi fornire oralmente.

È comunque preferibile per iscritto, magari attraverso un pieghevole, oppure affiggendone il testo in un luogo facilmente visibile. Il Garante ha predisposto un modello semplificato di informativa per i medici di famiglia e i pediatri. Tale informativa, se non è diversamente specificato, vale anche per i trattamenti correlati, come ad esempio quello effettuato dal medico specialista o dal farmacista che fornisce il medicinale. Di conseguenza il Farmacista potrebbe evitare di esporre la sua in farmacia qualora il suo trattamento fosse individuato e descritto dalle informative dei medici di base. Poiché questo non sempre è verificabile si consiglia di esporne comunque una propria che descriva finalità e modalità del trattamento ma che soprattutto identifichi bene il Titolare ai sensi del Codice. Altro adempimento obbligatorio è la creazione di apposite distanze di cortesia. Tale misura serve a garantire la riservatezza dei colloqui. Allo scopo devono essere previsti appositi spazi – spesso segnalati con una riga gialla – oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno. Quando l’apposizione di righe gialle è complicato per problemi di spazio si suggerisce di apporre dei cartelli di divieto che spieghino al pubblico l’obbligo di distanziarsi dal paziente che parla o fornisce ricette al farmacista.

Per gli stessi motivi il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute possano essere conosciute da soggetti non autorizzati, a causa di situazioni di promiscuità derivanti dallo spazio ristretto dei locali o dalle modalità utilizzate. Di conseguenza ad esempio nel caso di prenotazioni di visite o esami presso la Farmacia occorre uno spazio a ciò dedicato Tra questi accorgimenti ci sono l’uso di paraventi, separatori o simili.

L’eventuale uso di sistemi di videosorveglianza in Farmacia o in alcuni spazi devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di tutela del patrimonio aziendale e vanno osservate le regole specifiche in materia (si veda il Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010). Per quel che concerne la gestione delle ricette il Garante ha chiarito che queste possono essere lasciate presso le farmacie per il ritiro da parte dei pazienti purché siano messe in busta chiusa. Lasciare ricette in vaschette poste sui banconi è vietato perché sarebbero potenzialmente accessibili da chiunque. In caso di ritiro da persona diversa dall’interessato occorre delega firmata. Quanto ai social network, attenzione a non pubblicare dati personali, ad esempio nomi o fotografie, di pazienti sulle proprie pagine. Anche se spesso si pensa di condividerle solo con amici, magari colleghi sanitari, si rischia invece di diffonderle a un numero imprecisato di utenti della rete, violando così la privacy delle persone coinvolte. In particolare è vietato scrivere o commentare di pazienti identificabili in ambito di gruppi di colleghi e professionisti. Si rammenta che quelli sopra descritti sono gli adempimenti privacy generali per il Farmacista.