Fonte: www.farmacista33.it

La remunerazione aggiuntiva, prevista in via sperimentale da settembre 2021 e per tutto il 2022, in quanto ristoro, è da considerare fuori campo Iva e non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta a due recenti interpelli. «Una indicazione che presenta un triplice beneficio per le farmacie» commenta Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che spiega come gestirla.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Come si ricorderà, è stato il cosiddetto DL 41/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021) a prevedere una remunerazione aggiuntiva per le farmacie per “rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché alla vaccinazione anti Covid in farmacia”. Si tratta di una quota riconosciuta “in via sperimentale” per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn “a decorrere dal primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022”. A copertura sono stati previsti 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del fondo Ssn. «Sin da quando è stata pubblicata la normativa e il relativo decreto ministeriale attuativo» ha spiegato De Carli, «nel settore si è aperto il dibattito se il concetto di remunerazione aggiuntiva fosse da intendere come una integrazione del corrispettivo per le forniture Ssn, implicando così l’assoggettamento ad Iva degli importi, o, pur non essendo il dettato normativo esplicito al riguardo, se dovesse essere inteso, come proposto da Federfarma nazionale, quale contributo non soggetto a Iva. Da parte nostra, sin da subito abbiamo proposto un interpello, a nome di una farmacia della provincia di Modena, chiedendo il parere della direzione dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna. Il 22 aprile l’Agenzia ha notificato la risposta che conferma la posizione espressa da Federfarma nazionale circa la non assoggettabilità ad IVA delle somme riscosse dalle farmacie a titolo di remunerazione integrativa ed esplicitando per la prima volta in modo inequivocabile di considerarle a tutti gli effetti dei contributi». A stretto giro va segnalato poi «un ulteriore riscontro ad un analogo interpello predisposto da uno Studio di Ferrara a nome di una farmacia della provincia di Cesena-Forlì. La risposta della direzione emiliana, pervenuta sempre in data 22 aprile, non solo conferma la non imponibilità IVA ma giunge a considerare le somme incassate a titolo di remunerazione integrativa non concorrenti alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Si tratta di una esclusione che non compare direttamente né nel testo del decreto di agosto né in quello del regolamento di ottobre, a differenza di quanto è accaduto per altre tipologie di aiuti concessi in tempo di pandemia, e probabilmente la vera ispirazione della risoluzione è soprattutto una volontà politica di agevolare ogni forma di sostegno anti Covid». Ma al di là di questo, «a seguito delle due risposte le farmacie incassano un triplice beneficio per cui le somme che integrano la distinta contabile sono entrate e entreranno in farmacia completamente “pulite”, nette da ogni gravame, venendo a migliorare i risultati dei bilanci 2021».

Le indicazioni operative sul chiarimento. Ricadute e compensazioni
A livello operativo, va detto che «da quanto ci risulta, sono diversi gli studi che, in attesa del chiarimento dell’Agenzia, hanno applicato la lettura più stretta e che ora dovranno porre in essere rettifiche a compensazione di eventuali somme indebitamente gravate da IVA operando tramite variazioni in diminuzione dei corrispettivi o riaprendo le liquidazioni già concluse». Per quanto riguarda invece «la non imponibilità IRAP/IRES ed IRAP – una interpretazione che da quel che risulta in pochi avevano inteso – comporterà la rivisitazione del prospetto di bilancio ove occorrerà modificare la contropartita contabile e porre in evidenza gli importi ricevuti a titolo di sussidio. Si consiglia al riguardo di evidenziare per competenza le mensilità settembre-dicembre 2021, per una corretta rappresentazione, anche se ininfluenti a livello di tassazione, al netto della quota di presumibile sforamento regionale».

Superato il Plafond nazionale. Il nodo delle Regioni
Proprio al riguardo c’è un ulteriore punto da evidenziare: «gran parte delle regioni italiane hanno versato alle farmacie somme eccedenti il fondo nazionale di 50 milioni di euro stanziato per il 2021. A oggi solo pochissime regioni sono già riuscite a quantificare lo splafonamento e hanno già richiesto la restituzione della sovra-spesa non coperta. Poiché presumibilmente tale dato non verrà comunicato a breve da tutte le regioni, è possibile utilizzare i dati forniti – con ragionevole approssimazione – dalle associazioni di categoria di quello che sarà il destino della regione di competenza, mentre non appaiono attendibili le stime inizialmente circolate». C’è un’ultima considerazione: «Non posso non rilevare una preoccupazione. Per l’interpretazione di tale importo come ristoro è stata chiamata in causa una direzione regionale che potrebbe teoricamente essere contraddetta da un’altra».