fonte: www.farmacianews.it

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della Legge di Bilancio che prevede il riparto della remunerazione aggiuntiva alle farmacie fino a un tetto di 150 milioni di euro annui. A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata a ogni confezione di farmaci generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio il decreto con il riparto della remunerazione aggiuntiva alle farmacie (prevista dalla legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre) a decorrere dal 1° marzo 2023 per il rimborso dei farmaci erogati in regime di sistema sanitario nazionale e fino a un massimo di 150 milioni di euro annui.

Monitoraggi e tetti per le Regioni
In sede di applicazione, si legge nel decreto “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano monitorano con cadenza temporale periodica l’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva di cui all’art. 2. Al fine di rispettare il limite di spesa fissato all’art. 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie”.

Farmacie e riparto: le specifiche
Il decreto prevede che a tutte le farmacie venga riconosciuta una quota fissa aggiuntiva pari a 0,08 euro su tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale pari a 0,12 euro per ogni confezione di farmaco generico e originator con prezzo pari a quello di riferimento.

Inoltre, alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Quote aggiuntive per le farmacie rurali
Il decreto prevede, inoltre, che alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario 1,5% – ai sensi dell’art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – venga riconosciuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Infine, viene stabilito che alle farmacie rurali e urbane con fatturato del Servizio sanitario nazionale inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, “è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale”.