Fonte: www.farmacista33.it

La sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L’adibizione a compiti superiori in funzione vicariante, infatti, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all’eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa.

La Corte di Cassazione ha affermato la correttezza della sentenza del giudice d’appello che aveva escluso la legittimità della pretesa formulata dalla dirigente ASL che era stata incaricata quale responsabile della struttura Ufficio farmaceutico territoriale.

La lavoratrice aveva proposto ricorso volto ad ottenere il riconoscimento della maggiore retribuzione di dirigente di struttura complessa affermando di aver svolto dal 2002 al 2006 la funzione superiore di responsabile dell’ufficio farmaceutico territoriale dove era incardinata con il primo livello in via vicaria, essendosi resa vacante la posizione del titolare, ufficio poi ricoperto dalla stessa ricorrente in seguito al superamento di una procedura pubblica di selezione.

La Corte territoriale, nel ritenere insussistente il diritto a una differenza retributiva per lo svolgimento di funzioni superiori, ha affermato che per la funzione vicaria fosse già prevista dalla contrattazione collettiva un’adeguata remunerazione sotto forma d’indennità. Ha inoltre escluso che potesse ravvisarsi anche l’ipotesi di arricchimento senza causa da parte della ASL datrice di lavoro.

Si è giunti ad affermare la correttezza della sentenza d’Appello che aveva escluso la legittimità della pretesa avanzata dalla lavoratrice, sull’accertato presupposto che le funzioni di struttura complessa non fossero prevalenti, ossia non fossero svolte con carattere di continuità, frequenza e sistematicità.