fonte: www.farmacista33.it
Dal 31 gennaio i medici potranno usare senza obbligo la ricetta bianca dematerializzata. Le novità per la gestione in farmacia
La ricetta bianca dematerializzata è ai nastri (almeno sulla carta): lunedì 31 gennaio è fissato l’avvio ufficiale e le Regioni che, secondo il cronoprogramma, potrebbero essere tra le prime a partire sono otto. E, se per i medici prescrittori non c’è obbligo di abbandonare la carta, secondo quanto prevede la cornice normativa, le farmacie dovranno essere comunque pronte a ricevere e spedire ricette dematerializzate non a carico del Ssn, indipendentemente dall’effettivo avvio sul territorio di riferimento. Ma come funziona il sistema?
I cronoprogrammi regionali
Le modalità della ricetta dematerializzata non a carico del Ssn sono state definite da oltre un anno, con il Decreto del Ministero dell’Economia del 30 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2021 e la partenza ufficiale è stata fissata al 31 gennaio 2022. Secondo il cronoprogramma, che comunque non è tassativo, le Regioni in partenza in una prima tranche sono Valle D’Aosta, Bolzano, Trento, Veneto, Emilia-Romagna, a cui si è aggiunta la Lombardia, Piemonte e Sicilia; in particolare, queste ultime si appoggeranno al Sac nazionale, mentre le altre al Sar. Per quanto riguarda la Sicilia, da parte dei medici sono state segnalate alcune difficoltà, che potrebbero risolversi a breve. A seguire, ci saranno Friuli Venezia Giulia e Puglia che dovrebbero partire a fine marzo, mentre Basilicata e Sardegna ad aprile. Successivamente potrebbero aggiungersi anche altre regioni. A ogni modo, nelle Regioni che hanno deciso di avviare la dematerializzazione della ricetta bianca, tutti i medici iscritti all’albo possono utilizzare tale sistema – eventuali eccezioni possono essere indicate dalle Regioni -, ma va detto che non c’è nessun obbligo e sarà comunque possibile continuare a utilizzare la carta. Per quanto riguarda le farmacie, è previsto che siano pronte a ricevere e spedire questa tipologia di prescrizione, adeguando i software, indipendentemente dal cronoprogramma della regione di appartenenza. Questo per garantire la gestione delle ricette di cittadini provenienti anche da altre regioni. In merito alla tempistica, va detto comunque che settimana scorsa è stato messo a disposizione un ulteriore aggiornamento delle specifiche tecniche, con la necessità per le software house di nuovi interventi. Le specifiche sono frutto di un continuo confronto tra le rappresentanze delle farmacie, Fofi e Istituzioni.
L’operatività per medici, farmacisti e pazienti
Per quanto riguarda il funzionamento del flusso, la dematerializzazione della ricetta per farmaci non a carico SSN avviene tramite il sistema tessera sanitaria (SAC, anche mediante SAR) secondo le stesse modalità relative alla ricetta SSN. Come aveva evidenziato di recente Federfarma in una comunicazione, “in fase di prima applicazione, il Ministero della salute ha deciso di escludere i farmaci stupefacenti. Non sono ricomprese le prescrizioni di preparazioni galeniche”. Come si legge, poi, sul sito Tessera Sanitaria, “al termine della compilazione di una ricetta bianca elettronica viene rilasciato dal SAC un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve detto PIN-NRBE, più comodo da utilizzare ad esempio per comunicazioni verbali; contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico o in un’apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS”. Il numero breve o Pin “risulta comodo nel caso in cui il paziente debba dettare il numero di ricetta bianca elettronica al farmacista al momento dell’erogazione dei farmaci. Il farmacista, comunque, leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla”.
Il flusso delle ricette ripetibili e le verifiche del Sac/Sar
Il SAC, a ogni modo, “verifica automaticamente, in base al principio attivo prescritto, le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento, e gli elementi obbligatori della ricetta”. In caso di ricetta ripetibile, “il cittadino, come avviene con il cartaceo, può utilizzare la stessa prescrizione (lo stesso NRBE) per il numero delle volte indicate dal medico, anche in farmacie differenti”. Secondo quanto aveva indicato Federfarma, “gli obblighi di conservazione delle ricette non ripetibili sono assolti mediante la conservazione sul SAC e in ogni caso non sussiste l’obbligo di conservazione del promemoria cartaceo”.