fonte: www.farmacista33.it

La ricetta dematerializzata per le prescrizioni non a carico del Ssn sta man mano diventando operativa in alcuni territori, ma, per quanto riguarda le farmacie, data la circolarità interregionale, si sono dovute far trovare pronte sin dall’inizio, indipendentemente dalla tempistica di avvio nella propria Regione. Dalla conservazione della ricetta, alle tipologie di prescrizioni, che cosa prevede la procedura operativa? A tornare sul tema è una recente circolare Fofi, che ripercorre le indicazioni finora valide.

Ricetta bianca dem: le indicazioni per medici e farmacisti
La partenza dell’operatività della dematerializzazione della ricetta bianca è stata fissata a decorrere dal 31 gennaio 2022, ma l’avvio nelle varie Regioni è stato stabilito direttamente dalle Amministrazioni, che hanno comunicato un cronoprogramma, comunque non tassativo, ai Ministeri e al Sistema tessera sanitaria. Nelle Regioni che hanno già avviato la dematerializzazione della ricetta bianca, tutti i medici iscritti all’Ordine sono abilitati a utilizzare tale sistema – eventuali indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure possono essere rilasciate dalle Regioni -, ma va detto che non c’è obbligo e si potrà continuare a usare la carta, qualora non sia possibile ricorrere alla dematerializzazione. La generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del Ssn, a ogni modo, si basa sulle modalità già utilizzate per la ricetta rossa Dem. Sul fronte delle farmacie, come già anticipato, queste sono tenute – a partire dalla data ufficiale di avvio della dematerializzazione delle ricette bianche e quindi dal 31 gennaio – a ricevere e spedire tale tipologia di prescrizione, adeguando i software. Questo perché a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione, questa può essere utilizzata dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale. Le farmacie devono comunque poter continuare a spedire anche le ricette bianche cartacee.

Modalità di prescrizione e canali alternativi di trasmissione
Ma quali sono le tipologie di prescrizioni per le quali è prevista la dematerializzazione? A tornare sul tema è una recente circolare di Fofi, che ripercorre le indicazioni del Ministero (si veda Farmacista33 del 5 marzo) fornendo al contempo un vademecum per i farmacisti. La dematerializzazione è prevista per le ricette bianche ripetibili e non ripetibili, ma, fa presente Fofi, nelle ultime indicazioni ministeriali “eÌ stato precisato che, al momento, restano escluse dalla dematerializzazione tutte le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) e le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali”. Quanto alle modalità di prescrizione, “la ricetta dematerializzata bianca eÌ individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione da parte del medico ed eventualmente anche tramite SAR. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC”. Un punto sottolineato è che questo “su richiesta dell’assistito, può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi” che erano stati introdotti durante l’emergenza sanitaria, per favorire i cittadini costretti a casa dalle misure di contenimento. “All’atto dell’erogazione, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalitaÌ.

Conservazione della ricetta: ecco cosa si prevede
In merito, infine, “alle indicazioni per la conservazione della ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN” viene ricordato che “per le ricette non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e daÌ la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni. Il SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto”.