La Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.2015 pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2015: “Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale”, in vigore dal 1° gennaio 2016.
L’art. 1 prevede che, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica convenzionata erogata dietro presentazione di ricetta del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo, il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) sia effettuabile presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.

La farmacia, all’atto della dispensazione del medicinale, riscuote l’eventuale quota di partecipazione a carico dell’assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito, anche con riferimento al regime di esenzione o di partecipazione.

Per un periodo transitorio, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta dematerializzata previste dall’art. 1 non si applicano:

a) a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA;
b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.

Fonte: Farmadati Italia srl