fonte: www.farmacista33.it

Nella Legge Bilancio 2022 è prevista l’esenzione Irap per le imprese individuali con impatto particolare su farmacie e parafarmacie condotte in forma di ditta individuale
Tra le tante disposizioni di carattere fiscale contenute nella Legge Bilancio 2022 l’esenzione Irap per le imprese individuali è tra quelle che impattano in modo particolare il settore.

Ma come funziona? Quali tipologie di imprese e attività ne beneficeranno? Da quando potranno essere avvertite le ricadute? A fare il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che, in un articolo su Punto Effe, ripercorre regole e nodi della misura.

Esenzione Irap: farmacie e parafarmacie che possono trarne vantaggio
«L’agevolazione sancita dalla Legge Bilancio 2022» spiega De Carli «prevede che l’Imposta regionale sulle attività produttive, a partire dal 2022, non sia dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. Tale indicazione trova la sua ragione d’essere nella volontà di adattare la portata del tributo ad alcune pronunce della Corte di Cassazione che ne avevano limitato l’applicazione ai soli soggetti non dotati di una “autonoma organizzazione”, senza, tuttavia, che, al contempo, venisse data una definizione precisa di chi potesse rientrare in questa fattispecie». Anche in relazione all’«ampio contenzioso» derivato da tali fatti, il «legislatore, nella Finanziaria 2022, ha scelto una soluzione tranchant, escludendo dall’Irap tutte le persone fisiche, prescindendo dall’esistenza di una “autonoma organizzazione”, e optando direttamente per una selezione di tipo soggettivo. Ciò si traduce in una situazione che va a favore delle ancora numerosissime farmacie» e delle parafarmacie «condotte in forma di ditta individuale, che beneficeranno di un deciso taglio della propria tassazione: tali attività non dovranno più versare un tributo che, nei fatti, arriva a valori più alti – rispetto al valore nominale del 3,9% -, se rapportato al reddito d’esercizio imponibile. A questo proposito, faccio riferimento a un’analisi del 2019 (pubblicata su Punto Effe) condotta su un campione di circa trentacinque farmacie, nella quale era emerso che, con riferimento all’annualità 2018, la percentuale media di incidenza dell’Irap sull’utile fiscale era del 4,68%, per un importo medio annuale di circa 6.200 euro».

Gli effetti della norma si vedranno a giugno 2023
C’è poi un’altra considerazione: «l’esenzione spetta anche se la farmacia» o la parafarmacia «eÌ condotta in forma di impresa familiare. L’Agenzia delle entrate, infatti, nella recente risposta fornita a un quesito specifico, ha evidenziato che l’impresa familiare “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto eÌ imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti e obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi (risoluzione 176/E/2008 – interpello 195 del 18 marzo 2021 e successiva circolare 4/E/2022)». Ma da quando si avvertiranno gli effetti della norma? «Nella pratica il titolare individuale comincerà ad avere i primi benefici a giugno del prossimo anno: dovrà ancora versare l’eventuale saldo del tributo dovuto per l’annualità 2021 ma non il primo acconto per il 2022».

I nodi aperti e le criticità
Ci sono comunque alcuni nodi da rilevare: «la Manovra appare eccessivamente sperequata a sfavore di qualsiasi forma associativa che non sia quella dell’impresa familiare. EÌ possibile quindi che vengano sollevati profili di illegittimità costituzionali perché la norma, cosiÌ come eÌ scritta, non risolve il problema dell'”autonoma organizzazione” e, soprattutto, non introduce alcun limite dimensionale o occupazionale, con il paradosso che continueranno a essere incise dall’Irap microimprese condotte in forma societaria, magari senza alcun dipendente – si pensi al caso classico di molte farmacie aperte con il maxiconcorso in cui gli addetti sono spesso solo i soci – mentre esenta posizioni che possono assurgere a fatturati anche molto elevati, con conseguente alto numero di dipendenti». Oltre a questo, «occorre poi evidenziare che l’abrogazione dell’Irap comporta un ulteriore aspetto: l’imprenditore individuale non beneficerà più della deduzione parziale dell’Irap dall’Irpef».