Le farmacie possono apporre sullo scontrino parlante il codice fiscale del cliente che effettua l’acquisto anche quando si tratta di persona diversa dall’intestatario della ricetta medica. E’ quanto chiarisce Federfarma in una circolare diffusa ieri per rispondere alle numerose richieste di chiarimento giunte nei giorni passati da diversi associati: lo scontrino del ticket sulla ricetta rossa può recare un codice fiscale diverso da quello indicato sul promemoria, oppure la farmacia rischia di incorrere negli strali del Fisco? Nella propria replica, Federfarma rammenta la circolare dell’Agenzia delle Entrate datata 28 marzo 2008: è possibile detrarre le spese sanitarie sostenute da un familiare a carico mediante documento di spesa nel quale sia riportato il codice fiscale del familiare stesso o di chi ne porta in detrazione la spesa.

In altri termini, è possibile che la ricetta sia intestata al paziente e lo scontrino del ticket riporti invece un altro codice fiscale, quello della persona che ne detrarrà l’onere dalla propria dichiarazione dei redditi (legittimamente o illegittimamente, non è compito della farmacia appurarlo).

E’ evidente che le richieste di chiarimento provenienti dalle farmacie si spiegano con la concomitanza di due rilevanti novità della Sanità digitale, la ricetta dematerializzata da un lato e l’invio dei dati fiscali per il 730 precompilato dall’altro. A tale proposito, la circolare di Federfarma ricorda agli iscritti che i flussi originati dai due programmi hanno destinatari diversi: promemoria cartacei e ricette digitali vanno al Mef tramite Sogei, gli scontrini invece vanno all’Agenzia delle Entrate per finire poi nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Fonte: www.federfarma.it– 19 gennaio 2016