Fonte: www.farmacista33.it

Scontrino elettronico e farmacia online: i nuovi obblighi al primo luglio 2019 per le farmacie che abbiano attivato la vendita online
La farmacia che abbia attivato la vendita online secondo le normative vigenti, non è tenuta all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le operazioni di e-commerce, almeno per il momento escluse. E, proprio per effetto di questa esclusione sopravvive, soltanto per i corrispettivi delle vendite online, l’obbligo della loro annotazione nello “storico” registro. A chiarire gli adempimenti fiscali, alla luce delle nuove norme, per le farmacie online è Roberto Santori, commercialista dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi, rispondendo al quesito di un titolare.

Santori recapitola i nuovi obblighi al 1° luglio 2019 per le farmacie con un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui e cioè “l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, vale a dire il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, e la registrazione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 24, comma 1, D.P.R. 633/72 (che evidentemente resta comunque possibile su base volontaria)”.
Per quanto riguarda il commercio online “c.d. indiretto, viene assimilato alle vendite per corrispondenza e pertanto attualmente è escluso sia dall’obbligo di emissione della fattura se, come al solito, non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione come previsto dall’art. 22 del D.P.R. 633/72, sia all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2, lettera oo) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696”.
Non sussistendo per queste operazioni l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, è la considerazione di Santori, bisogna concludere che “non è applicabile l’obbligo della loro trasmissione telematica, assolvendo quest’ultima [la trasmissione] alla prima [la certificazione] per espressa disposizione legislativa”.
E riporta, a conferma di tale conclusione, il Decreto MEF del 10/05/2019, art. 1, comma 1, lett. a) “con cui sono state individuate le operazioni che almeno in fase di prima applicazione sono escluse dall’obbligo in argomento, tra le quali figurano per l’appunto quelle elencate nell’art. 2 del D.P.R. 696/1996 e dunque anche le vendite per corrispondenza (lett. oo) e (conseguentemente) il commercio elettronico indiretto”.
A conclusione, il commercialista riassume così: “Queste operazioni – almeno per il momento – restano escluse dal nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo, lo ribadiamo, quello di emissione della fattura quando richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (e/o dello scontrino parlante). Però, attenzione, proprio per effetto di questa esclusione sopravvive – e soltanto per i corrispettivi delle vendite online – l’obbligo della loro annotazione nello “storico” registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. 633/72, cioè nel registro dei corrispettivi, annotazione naturalmente ineludibile anche ai fini iva e imposte dirette”.