Fonte: www.farmacista33.it

Sentenza su pubblicità Sop, l’esperto: non cambia i consumi, si valorizza ruolo farmacista La legittimazione della pubblicità al pubblico dei farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop), ma non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione e quindi Otc, definita da una sentenza del Consiglio di Stato non modificherà il mercato tanto meno i consumi fintanto che la figura del farmacista mantiene un ruolo di centralità come esperto del farmaco. Questo il commento di Carlo Ranaudo responsabile di Dipartimento Marketing Farmaceutico presso l’Università Unimeier Milano, sulla sentenza n. 2217 del 12 maggio 2017 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal ministero della Salute contro la sentenza del Tar Lazio (n. 7539/2016) che aveva già stabilito che la tesi ministeriale secondo la quale fare pubblicità ai farmaci Sop potrebbe incentivarne l’acquisto è in «palese contrasto con il quadro normativo».

«La sentenza del CdS non modifica il posizionamento dei Sop all’interno della farmacia, che devono essere comunque consegnati dal farmacista o meglio possono essere previamente consigliati da quest’ultimo» precisa Ranaudo «pertanto viene ribadito il ruolo centrale del professionista presente in tutti i luoghi in cui questi farmaci vengono dispensati, farmacie, corner e parafarmacie, dove rappresenta un elemento di sicurezza per la salute pubblica a prevenzione di qualsiasi forma di abuso o consumo irresponsabile. Laddove la competenza del farmacista è riconosciuta dall’utente, la pubblicità non potrà comportare uno svilimento del ruolo professionale».
Secondo l’esperto ciò che, invece, i giudici hanno evidenziato è «l’anomalia tutta italiana». E spiega: «La distinzione tra le due categorie (Otc e Sop, ndr.) in termini di pericolosità per la salute è tutta da dimostrare, anche perché spesso si tratta di farmaci simili tra loro». Un’anomalia segnalata anche dai giudici che hanno, infatti, richiamato in più punti del testo della sentenza la normativa europea, e hanno evidenziato come una legislazione nazionale che «introducesse in via generale, in assenza di specifiche necessità, divieti ulteriori, travalicando i limiti tracciati dal citato art. 88, (della 2001/83/CE, ndr.) si esporrebbe al serio rischio di incompatibilità comunitaria». Il «dubbio normativo» già evocato da Ranaudo in occasione della sentenza del Tar Lazio rimane e già allora aveva richiamato la necessità di un’iniziativa parlamentare per riformare la normativa o una presa di posizione da parte dell’Aifa.
Ciò che invece non cambierà di molto è il mercato di queste due categorie che, come spiega l’esperto «generalmente nelle analisi di mercato vengono accorpate». E chiarisce: «Non è la pubblicità che modificherà l’approccio al consumo, restano farmaci di libera vendita che il farmacista non può negare all’utente a richiesta diretta. Ci potremmo aspettare più un travaso tra le due categorie soprattutto nei casi in cui non c’è grande differenza tra l’Otc e il Sop».