Fonte: www.federfarma.it

Sono esenti da iva soltanto le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione effettuate in farmacia da soggetti abilitati all’esercizio della professione. E per tali servizi, così come quelli analitici di autocontrollo, la certificazione dei corrispettivi può essere effettuata mediante scontrino parlante. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione pubblicata ieri e anticipata nei giorni scorsi da Federfarma. In particolare, il documento chiarisce che l’esenzione iva è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione).

Pertanto, sono esenti le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori sociosanitari, quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra. Allo stesso modo, non scontano l’iva le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, ove prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico. Sono invece soggetti all’imposta ad aliquota ordinaria i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie, e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.

Sul fronte della certificazione dei corrispettivi, la risoluzione chiarisce che le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale parlante, che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario. Infatti, i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.